C.M.S.: Quando la clausola è nulla perché affetta da vizio di indeterminatezza

Tribunale di Venezia n. 1464 del 3.7.14

“Anche la pattuizione di commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto di conto corrente è nulla (trattasi di pattuizione anteriore alla vigenza della L. 28.01.2009, n. 2, di conversione, con modifiche del D.L. 29 NOVEMBRE 2008, n. 185) per indeterminatezza dell’oggetto: condivide questo giudice l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso di commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (v. Tribunale Padova 1363/2011, Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, Tribunale di Novara 16 luglio 2010 n. 774, Tribunale di Torino 23 luglio 2003, Tribunale di Milano 29.06.2002, Tribunale di Piacenza 2012): l’onere di specifica indicazione e determinazione è pregnante in relazione al fatto che l’istituto de quo viene in vario modo considerato (viene ad es. indicato come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l’utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento) e si sono affermate nella prassi creditizia applicazioni da parte del sistema bancario non univoche (ad es. la commissione viene calcolata sull’intero ammontare della somma affidata, oppure sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo ecc.) alla luce di ciò la richiamata giurisprudenza di merito esige condivisibilmente, per ritenere che la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto sia determinata o determinabile, la specifica indicazione degli elementi necessari per calcolarla e dunque non solo percentuale periodicità di addebito ma anche criteri di calcolo: nella fattispecie vi è solo l’indicazione del tasso percentuale nel mentre manca la specificazione sia dei criteri di calcolo che della periodicità e ciò non consente al correntista di valutare sulla scorta delle pattuizioni contrattuali l’effettivo onere corrispondete a tale commissione: la clausola, stante quanto esposto è dunque nulla per indeterminatezza dell’oggetto.”

Conforme: Tribunale di Venezia n. 1462 del 3.7.14

Trib. Bari 18.3.08 : “il contratto di c/c non esplicitava alcuna indicazione in ordine alla misura delle c.s.m.: deve concludersi, pertanto, che tali partite di debito siano state illegittimamente applicate non solo perché non concordate e frutto di una decisione unilaterale della banca ma anche perché sostanzialmente prive di causa, atteso che gli oneri relativi alla gestione del conto, in difetto di diversi accordi tra le parti, trovano la loro naturale remunerazione. nella previsione degli interessi passivi sicché l'addebito di oneri ulteriori si traduce, nella sostanza, in un inaccettabile aggravio degli interessi corrispettivi. Conforme: Trib. Brescia 22.4.2008 Trib. Torino 7618/08; Corte Appello Torino 1948 del 2.11.07 (in www.ilcaso.it )

Va peraltro rilevato che la clausola relativa alla CMS è chiaramente nulla per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c.. In questo senso di recente il Tribunale di Padova: “Dai documenti in atti infatti risulta prevista unicamente la misura percentuale; tali dati non sono sicuramente sufficienti atteso che non è chiarito cosa debba intendersi per massimo scoperto, se il debito massimo che il conto raggiunge anche per un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o vada calcolata sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista (cfr. Trib. Milano 4.7.02) né risulta specificato il periodo di tempo sulla base del quale calcolare l’addebito. Il relativo importo va quindi scomputato dal saldo del conto.” Tribunale di Padova 1363/11 est. Zambotto. Conforme Trib. Di Teramo 20.6.2011 n. 687

Per altro verso non può tacersi dell’orientamento giurisprudenziale, assolutamente condivisibile, per cui la CMS rappresenterebbe un aumento di costi della liquidità disponibile privo di causa e dunque nullo.

In tal senso di recente il Tribunale di Torino “Poiché la CMS rappresenta il corrispettivo della liquidità disponibile presso l’Istituto di credito prescelto, essa costituisce, nel momento in cu viene calcolata sulla somma massima utilizzata anzichè su quella affidata o residua, un mezzo per addebitare ulteriori interessi corrispettivi, onde è nulla per mancanza di causa. (Trib. Milano 29.6.2002; Trib. Monza 13.6.2007)

E ancora, Tribunale di Padova n. 93 del 14.1.13 est. Zambotto:

Quanto alla commissione di massimo scoperto, nel caso di specie la clausola relativa appare nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c. Dai documenti in atti, infatti, risulta prevista unicamente la misura percentuale; tali dati non sono evidentemente sufficienti, atteso che non è chiarito cosa debba intendersi per massimo scoperto, se il debito massimo che il conto raggiunge, anche in un solo giorno, o, piuttosto, quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, o vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista(cfr. Trib. Milano 4.7.2002), né risulta specificato il periodo di tempo sulla base del quale calcolare l'addebito.