Ammortamento alla Francese : il tasso nominale di interesse pattuito nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento

Corte d’Appello di Campobasso sentenza n. 412 del 5.12.2019

 

‘Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice.”0

“Nel caso de quo, il tasso effettivo del mutuo andava applicato con la regola dell’interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l’importo rimborsato e quello prestato. Tale regola non è stata rispettata, in quanto il maggior costo sopportato dai mutuatari per il contratto di mutuo per cui è causa accerta la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con la determinazione di un’assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicabile. E’ dunque un sistema per dichiarare nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento”.                                                                                                                  

La sentenza in argomento, riconosce la illegittimità del piano di ammortamento ‘alla francese’ rilevando che il metodo comporta ‘la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall’art. 821, comma terzo, c.c.).’

 

La rata del mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata, nel caso in esame, con la formula c.d. interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, il che comporta la crescita progressiva del costo, ritenendo, altresì che ‘non è condivisibile l’affermazione secondo cui l’ammortamento alla francese non nasconda sorprese per il mutuatario, ma, al contrario, è più oneroso in termini di interessi applicati che non corrispondono al tasso di interesse pattuito.’ Appare evidente il richiamo alla violazione dell’art. 1195 c.c. (effetto sorpresa) anche volendo prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto - divenuta ancor più ineludibile con il nuovo testo dell’art. 120 TUB, 2° comma - per scongiurare ogni effetto ‘sorpresa’, si imporrebbe comunque, nel testo del contratto, la precisazione del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento, che conduce ad una lievitazione del monte interessi.

Nell’ammortamento alla francese risulta assai frequente riscontrare a posteriori lo stupore e sorpresa della clientela retail che, dopo aver pagato per più anni le rate del mutuo, realizza di aver pagato prevalentemente interessi e costata un debito residuo eccessivamente elevato ; questa “sorpresa” denuncia un sostanziale vizio del consenso, riconducibile all’originaria carenza di informazione e alle ermetiche peculiarità enunciative e di calcolo del regime finanziario composto, impiegato senza essere specificatamente convenuto in contratto. All’effetto sorpresa si accompagna l’indeterminatezza. (in www.il caso.it)

Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poichè il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. Nel caso specifico, la Banca, che aveva utilizzato nel contratto questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell’art.1283 c.c., ma anche quello dell’art.1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza del tasso di interesse (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultra-legale indeterminato o incerto. Conforme Tribunale di Bari sentenza n. 113 del 29.10.2008.

 

Conforme: Tribunale di Milano sentenza n. 13980 del 30.10.2013

 

“Nel contratto di mutuo che prevede un piano di ammortamento "alla francese" sono nulle le clausole determinative degli interessi che si risolvono in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi”.

Oggetto di contestazione da parte del Giudice è stata l’indeterminatezza del tasso di interesse previsto da una complessa e contraddittoria formula negoziale (incomprensibile al sottoscrittore all’atto di stipula) contenuta nella quietanza, che prevedeva un piano di ammortamento alla francese a rate costanti ma con tasso variabile e con effetti anatocistici.

Quanto stabilito dal Giudice è che nel contratto di mutuo che prevede un piano di ammortamento “alla francese” sono nulle le clausole determinative degli interessi che non consentono una univoca applicazione e non soddisfino pertanto il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c. a pena di nullità.

E ancora… “Nel contratto di mutuo che prevede un piano di ammortamento "alla francese" la nullità della clausola di determinazione degli interessi non comporta la nullità dell'intero contratto ma la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell’art.1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale”.

 

Conforme: Tribunale di Bari sentenza n. 113 del 29.10.2008

 

Il  Tribunale di Bari ha statuito la nullità, ai sensi degli articoli 1283, 1284 e 1419 del codice civile,  della clausola inserita nel contratto di mutuo, stipulato  tra una Banca ed un privato, laddove nella sostanza prevede un interesse ultralegale in quanto consente alla banca di realizzare  una difformità a suo favore tra il tasso   pattuito nel contratto ed il tasso nella realtà poi effettivamente applicato dalla stessa  nel piano di ammortamento.  Questa sentenza è di sicuro "interesse" per il consumatore perché fa finalmente giustizia su una prassi praticata da quasi tutte le banche italiane nei contratti di mutuo.