Eccezioni che il garante può opporre a fronte della pretesa creditoria

Corte d’Appello di Venezia sentenza n. 987 del 12.04.2022

Si osserva che, anche quando la garanzia è autonoma, al garante è consentito sollevare l’exceptio doli ed è perciò legittimato a contrastare la pretesa del creditore, facendo valere la nullità totale o parziale del titolo sul quale si fonda la richiesta di pagamento”.

La Corte d’Appello di Venezia si è pronunciata sul contratto autonomo di garanzia e, in particolare, sulle eccezioni che il garante può opporre a fronte della pretesa creditoria.

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza come quel negozio giuridico con cui il garante, incaricato dal debitore, assume nei riguardi del creditore l’impegno ad effettuare una determinata prestazione, nell’ipotesi in cui il debitore non adempia alle proprie obbligazioni.

La fattispecie consta di una struttura complessa, atteso che in essa è possibile individuare tre tipi di contratto: in primo luogo, un contratto base, nella maggior parte dei casi si tratta di una vendita, ma anche di appalto o somministrazione, che lega il debitore principale al beneficiario, generando il rapporto di valuta. In secondo luogo, un contratto di mandato senza rappresentanza concluso tra debitore principale e garante, il quale agisce in nome proprio, ma per conto del garante. Mediante tale contratto, che genera il rapporto di provvista, il debitore principale conferisce al garante l’incarico di stipulare un contratto di garanzia con il beneficiario del rapporto di base. In terzo luogo, un contratto di garanzia tra il garante ed il beneficiario, attraverso il quale il garante si obbliga nei confronti del creditore a versargli, a prima richiesta, l’equivalente della prestazione dovuta dal debitore principale, maggiorato di spese e danni.

Come si può agevolmente riscontrare, la caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguere la fattispecie in oggetto dalla fideiussione, consiste nella debenza del pagamento da parte del garante a semplice richiesta del garantito, senza che vi sia la possibilità per il garante di far valere alcuna eccezione relativa all’esistenza, validità e coercibilità del rapporto obbligatorio sottostante. Secondo un orientamento giurisprudenziale nel cui solco la sentenza in parola si pone, la suddetta limitazione, che discende direttamente dall’autonomia che il rapporto di garanzia conserva rispetto al rapporto principale, non riguarda l’exceptio doli generalis seu praesentis

Secondo i Giudici d’appello, l’autonomia del rapporto di garanzia non esclude, infatti, che, in tutti i casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede, o abuso manifesto da parte del beneficiario della garanzia stessa, il garante possa far valere la nullità totale o parziale del titolo sul quale si fonda la richiesta restitutoria.

A prescindere dal fatto che, nel caso di specie, il contratto sul quale si fonda il rapporto giuridico instauratosi tra gli appellati, già attori nel giudizio di primo grado, ed il debitore principale, sia stato qualificato come una fideiussione, emerge chiaramente la volontà della Corte di mitigare la disciplina del contratto autonomo di garanzia con l’esigenza di precludere l’esercizio fraudolento dei diritti attribuiti dall’ordinamento al creditore, la cui pretesa, una volta sollevata l’eccezione in parola, ne risulta paralizzata.