L'esercizio dello "ius variandi" da parte della banca

Tribunale di Padova sentenza n. 617 del 16.03.2018

“La controversia in esame riguarda un contratto di conto corrente caratterizzato da una periodica unilaterale modifica dei tassi debitori.”

Con il meccanismo delle modifiche unilaterali delle previsioni contrattuali disciplinato dall’art. 118 tub in sostanza ricorre una nuova pattuizione contrattuale.

Se quindi la modifica unilaterale determina il superamento della soglia si può configurare un illecito contestuale alla nuova pattuizione relativa ai soli interessi debitori.

Da tanto consegue che quando il superamento della soglia antiusura si verifichi per effetto dell’aumento dei tassi addebitati al cliente quale conseguenza dell’esercizio da parte della banca dello ius variandi in senso peggiorativo alla correntista, la sanzione civilistica di cui all’art. 1815, secondo comma, c.c. da applicare sia quella           dell’ eliminazione degli addebiti che configurino “costo del credito” limitatamente ai trimestri coinvolti dal fenomeno “usurario”. Conforme: Tribunale di Padova, sentenza n. 2600 del 12.08.2014; in tal senso : Tribunale di Palermo, sentenza n. 4300 del 02.07.2016.

 

Invero, qualora si adottasse un diverso ragionamento, non soltanto la norma si presterebbe a facili e strumentali elusioni basterebbe, infatti, per l’Istituto di Credito pattuire un tasso non usurario e il giorno dopo modificarlo ma si finirebbe per premiare e trattare diversamente modifiche unilaterali ugualmente contrastanti con il dettato normativo.

In effetti, la Banca, quale operatore professionale, non può non sapere quando il rapporto è venuto, in un certo momento, a oltrepassare la soglia vietata: perciò, se non interviene tempestivamente per adottare le misure di rimedio (e anzi continua ad applicare e variare unilateralmente tassi e condizioni economiche), significa che intende mantenere lo status quo, che potrebbe tradursi appunto nello sforamento del tasso soglia. (in www.diritto.24)

 

 

Conforme: Tribunale di Padova sentenza n.1679 del 22.08.2018

“Ai fini della verifica dell’usura è da preferire la soluzione che utilizza la formula di calcolo del T.E.G. prevista dalle Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull’usura impartite dalla Banca d’Italia (aggiungendo agli interessi in senso proprio le eccedenze della C.S.M. in concreto applicata rispetto C.S.M. soglia), considerando l’ intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate dalla banca nel corso del rapporto.”

La fase istruttoria si è articolata attraverso una consulenza d’ufficio diretta a verificare se nell’ambito del rapporto di conto corrente in essere tra le parti vi sia stato di volta in volta superamento del tasso-soglia, e in caso do superamento, ove avvenuto per effetto di modifiche in peius delle condizioni contrattuali applicate dalla banca , ad eliminare tutte le competenze per gli intervalli temporali interessati dal superamento, ovvero, in caso diverso, a sostituire il complesso delle competenze con il tasso soglia; con azzeramento di ogni onere, spesa e commissione compresa la commissione di massimo scoperto, applicando il tasso legale per tutti i conti.

 

E ancora, Tribunale di Venezia sentenza n. 262 del 01.02.2017

“Con riferimento alla verifica dell’usura ab origine per il periodo successivo alla prima pattuizione individuata come valida…”

In base ai conteggi sviluppati emerge una differenza fra le competenze addebitate dall’ Istituto di Credito nel periodo documentato e quelle ricalcolate, con la conseguenza che “ il saldo del conto corrente ricalcolato risulta a credito del correntista.”