Concessione abusiva del credito: il fideiussore può opporre alla banca la sua condotta colposa

Cass. civ., Sez. III, 24 giugno 2026, n. 21651

La tutela del fideiussore nei confronti della banca non passa soltanto attraverso la verifica della validità delle clausole della garanzia.

Può essere necessario guardare molto più indietro, fino al momento in cui il credito è stato concesso e, soprattutto, alle successive decisioni della banca di mantenerlo o incrementarlo nonostante il deterioramento delle condizioni economico-finanziarie dell’impresa.

È questa la prospettiva aperta dalla Cassazione n. 21651/2026, che riconosce al fideiussore la possibilità di far valere, in via difensiva, la condotta colposa tenuta dalla banca nella concessione o nel mantenimento del credito al debitore principale.

Il caso

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e dei fideiussori per un’esposizione superiore a 1,4 milioni di euro, derivante da rapporti di conto corrente e aperture di credito.

Nel corso del giudizio la società debitrice veniva dichiarata fallita.

Uno dei garanti contestava la pretesa della banca sostenendo, tra l’altro, che l’istituto avesse continuato a concedere o mantenere credito quando la situazione economico-finanziaria della società era ormai compromessa, contribuendo così all’aggravamento dell’esposizione poi richiesta ai fideiussori.

La Corte d’Appello aveva escluso la possibilità di attribuire rilievo a tale circostanza.

La Cassazione ha ritenuto questa impostazione non corretta.

Il fideiussore può guardare al rapporto principale

Il punto di partenza è l’art. 1945 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo quella derivante dall’incapacità.

La posizione del garante non può quindi essere valutata isolando la fideiussione dalla storia del rapporto garantito.

Se la banca, attraverso una condotta colposa contraria ai principi di correttezza e buona fede, ha contribuito all’aggravamento dell’esposizione del debitore, tale comportamento può assumere rilievo anche nel successivo giudizio promosso nei confronti del fideiussore.

Il ruolo dell’art. 1227 c.c.

La Cassazione valorizza il principio del concorso colposo del creditore previsto dall’art. 1227 c.c.

La Corte ne sottolinea la portata generale: la condotta del creditore che abbia contribuito alla produzione del pregiudizio può incidere sull’estensione della pretesa azionabile.

Applicato al rapporto bancario, il principio conduce a una conseguenza significativa.

Se la banca ha continuato a sostenere finanziariamente un’impresa in grave difficoltà, priva di concrete prospettive di superamento della crisi, e questa scelta ha determinato un indebito incremento dell’esposizione debitoria, il garante può chiedere che tale comportamento venga valutato.

La conseguenza può essere la riduzione o, ricorrendone i presupposti, l’esclusione della pretesa della banca nei confronti del fideiussore.

Non si tratta di un automatismo.

È necessario ricostruire la situazione economico-finanziaria dell’impresa, le informazioni disponibili alla banca, l’evoluzione degli affidamenti e il nesso tra le decisioni dell’intermediario e l’aumento dell’esposizione garantita.

Non soltanto fideiussioni ABI

La pronuncia è particolarmente interessante perché amplia il campo delle verifiche da effettuare quando la banca agisce contro un socio o un amministratore che abbia garantito personalmente i debiti della società.

Negli ultimi anni molta parte del contenzioso sulle fideiussioni si è concentrata sulle clausole conformi allo schema ABI, sulla disciplina antitrust e sull’art. 1957 c.c.

Sono verifiche che restano essenziali.

Ma Cass. n. 21651/2026 suggerisce di aggiungerne un’altra:

come si è formato il debito garantito?

Occorre quindi ricostruire non soltanto il documento fideiussorio, ma anche il rapporto bancario sottostante.

Concessione e mantenimento del credito

Un aspetto particolarmente significativo è che l’analisi non riguarda soltanto il momento dell’erogazione iniziale.

Anche il mantenimento del credito può assumere rilievo.

Un’impresa può essere perfettamente solvibile quando viene concesso un affidamento e attraversare successivamente una fase di progressivo deterioramento.

Diventa allora necessario verificare come la banca abbia reagito a tale deterioramento:

ha acquisito situazioni economico-finanziarie aggiornate?

Ha rivalutato il merito creditizio?

Ha mantenuto invariati gli affidamenti?

Ha concesso nuova finanza?

L’eventuale aumento dell’esposizione verificatosi in questa fase può avere conseguenze dirette sulla posizione del fideiussore.

Una distinzione processuale importante: l’art. 1957 c.c.

La stessa ordinanza contiene un chiarimento che non deve essere trascurato.

La Cassazione distingue la difesa fondata sulla condotta colposa della banca dall’eccezione di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Il concorso colposo del creditore può essere valutato come mera difesa quando i fatti rilevanti emergano dagli atti.

La decadenza ex art. 1957 c.c., invece, costituisce un’eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente proposta dal fideiussore, con adeguata allegazione degli elementi necessari a individuarne la decorrenza.

Nel caso deciso dalla Corte, l’eccezione era stata formulata soltanto in comparsa conclusionale ed è stata pertanto ritenuta tardiva.

La differenza è rilevante anche sul piano della strategia processuale.

Le verifiche da compiere prima di agire contro il garante

La decisione suggerisce quindi un metodo di analisi più ampio.

Quando la banca richiede al fideiussore il pagamento dell’esposizione della società, occorre verificare almeno tre livelli:

la garanzia, esaminandone clausole, limiti, natura e validità;

la condotta della banca, ricostruendo concessione, rinnovo e mantenimento degli affidamenti;

l’evoluzione dell’impresa, individuando il momento in cui la situazione economico-finanziaria ha iniziato a deteriorarsi e confrontandolo con le decisioni assunte dall’istituto.

È dall’incrocio di questi elementi che può emergere una difesa ulteriore rispetto alle tradizionali contestazioni sulla fideiussione.

Dal documento alla storia del credito

Cass. n. 21651/2026 porta quindi a una conclusione particolarmente rilevante per soci e amministratori che abbiano garantito personalmente l’indebitamento societario.

La posizione del fideiussore non può essere valutata guardando soltanto alla fideiussione.

Occorre ricostruire la storia del credito.

Se la banca ha contribuito, attraverso scelte creditizie non coerenti con la situazione economico-finanziaria dell’impresa, ad ampliare l’esposizione successivamente azionata contro il garante, quella condotta può entrare direttamente nel giudizio sulla misura della pretesa.

È un ulteriore punto di contatto tra diritto bancario, responsabilità dell’intermediario e crisi d’impresa.

E conferma quanto la valutazione del merito creditizio stia assumendo un ruolo sempre più centrale anche nei contenziosi che, apparentemente, riguardano soltanto le garanzie.

Domande Frequenti – FAQ

Il fideiussore può opporre alla banca la concessione abusiva del credito al debitore principale?

Sì: secondo Cass. civ., Sez. III, n. 21651/2026 il fideiussore può far valere, in via difensiva, la condotta colposa tenuta dalla banca nella concessione o nel mantenimento del credito quando abbia contribuito ad aggravare l’esposizione della società garantita.

Su quali norme si fonda la difesa del fideiussore secondo la Cassazione n. 21651/2026?

Sull’art. 1945 c.c., che consente al fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, e sull’art. 1227 c.c. sul concorso colposo del creditore, che può incidere sull’estensione della pretesa azionabile.

Quali conseguenze può avere la condotta colposa della banca sulla pretesa verso il garante?

Ricorrendone i presupposti, la pretesa della banca nei confronti del fideiussore può essere ridotta o, nei casi più rilevanti, esclusa.

Il fideiussore ottiene automaticamente la riduzione del debito se la società è fallita?

No, non si tratta di un automatismo: occorre ricostruire la situazione economico-finanziaria dell’impresa, le informazioni disponibili alla banca, l’evoluzione degli affidamenti e il nesso tra le decisioni dell’intermediario e l’aumento dell’esposizione garantita.

Che differenza c’è tra la difesa basata sulla condotta della banca e la decadenza ex art. 1957 c.c.?

Il concorso colposo del creditore può essere valutato come mera difesa se i fatti emergono dagli atti, mentre la decadenza ex art. 1957 c.c. è un’eccezione in senso stretto da proporre tempestivamente: nel caso deciso, sollevata solo in comparsa conclusionale, è stata ritenuta tardiva.

Cosa dovrebbero verificare soci e amministratori che hanno garantito i debiti della società?

Oltre alla validità della fideiussione (clausole ABI, antitrust, art. 1957 c.c.), è opportuno ricostruire per tempo la storia del credito: affidamenti, nuova finanza, verifiche sul merito creditizio e andamento dell’impresa, prima che la garanzia venga escussa.