Concordato semplificato e fideiussioni: quando l’omologazione protegge anche il socio

Una recente sentenza del Tribunale di Padova chiarisce un punto di grande interesse per imprenditori e società in crisi: il socio illimitatamente responsabile può beneficiare degli effetti del concordato anche se ha personalmente garantito i debiti della società.

Quando un’impresa entra in crisi, uno dei problemi più delicati riguarda le garanzie personali prestate dai soci.

Fideiussioni bancarie, garanzie a prima richiesta, finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia per le PMI: molto spesso la crisi della società rischia di trasferirsi direttamente sul patrimonio personale dell’imprenditore.

La sentenza del Tribunale di Padova n. 1027/2026, pubblicata il 15 giugno 2026, affronta proprio questo problema e offre un’importante indicazione sull’efficacia del concordato semplificato nei confronti del socio illimitatamente responsabile.

Il caso: oltre 440.000 euro richiesti al socio

La vicenda riguardava una società che, dopo l’esito negativo della composizione negoziata della crisi, aveva fatto ricorso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, successivamente omologato.

Il socio accomandatario aveva prestato personalmente garanzia per finanziamenti della società assistiti dal Fondo di garanzia per le PMI.

Nonostante l’omologazione del concordato, nei suoi confronti erano state azionate due cartelle di pagamento per circa 12.000 e 431.000 euro.

La questione sottoposta al Tribunale era quindi molto concreta:

il creditore può continuare ad agire contro il socio facendo valere la fideiussione personale, nonostante l’omologazione del concordato della società?

Per il Tribunale di Padova, nel caso esaminato, la risposta è negativa.

Il nodo dell’art. 117 del Codice della crisi

La questione nasce dal rapporto tra due regole contenute nell’art. 117 CCII.

La prima stabilisce che il concordato non pregiudica, in linea generale, i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore.

È una regola importante: normalmente la procedura che riguarda il debitore principale non libera automaticamente chi ha garantito il suo debito.

Ma la stessa disposizione stabilisce anche che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Cosa accade, allora, quando il fideiussore e il socio illimitatamente responsabile sono la stessa persona?

È proprio questo il punto centrale della decisione.

La qualità di socio prevale sulla veste di fideiussore

Il Tribunale di Padova afferma un principio di notevole rilievo pratico.

Il socio illimitatamente responsabile che abbia anche garantito personalmente un debito della società non può essere trattato come un normale fideiussore esterno alla società.

La sua posizione è diversa.

Il terzo fideiussore risponde del debito perché ha assunto volontariamente una garanzia per un’obbligazione altrui.

Il socio illimitatamente responsabile, invece, è già responsabile dei debiti sociali proprio in conseguenza della sua qualità di socio.

Per questo motivo, quando le due posizioni coincidono nella stessa persona, la qualità di socio assume carattere prevalente.

La fideiussione non è quindi sufficiente a trasformare il socio in un soggetto “terzo” rispetto agli effetti del concordato.

Neppure la garanzia “a prima richiesta” cambia la conclusione

Un ulteriore aspetto rende particolarmente interessante la sentenza.

La garanzia prestata dal socio prevedeva infatti il pagamento “a prima richiesta”.

Si sarebbe quindi potuto sostenere che l’autonomia della garanzia consentisse comunque al creditore di agire direttamente sul patrimonio personale del garante.

Il Tribunale esclude anche questa possibilità.

Ciò che conta non è soltanto la formulazione della garanzia, ma soprattutto chi l’ha prestata.

Se il garante è anche il socio illimitatamente responsabile, la sua responsabilità per il debito sociale deriva già dalla partecipazione alla società e gli effetti del concordato si estendono anche alla sua posizione, nei limiti previsti dalla legge.

Gli effetti possono andare oltre la società

La decisione è importante anche per un’altra ragione.

L’art. 25-sexies CCII richiama espressamente, in quanto compatibile, l’art. 117.

Secondo il Tribunale di Padova, il fatto che nel concordato semplificato non sia previsto il voto dei creditori non impedisce l’applicazione della norma.

L’art. 117, infatti, non disciplina il procedimento che conduce all’omologazione, ma gli effetti dell’omologazione.

Di conseguenza, una volta omologato il concordato semplificato, i suoi effetti possono estendersi anche al socio illimitatamente responsabile.

È un passaggio di particolare interesse nella strategia di gestione della crisi: la scelta dello strumento concorsuale può incidere non soltanto sulla posizione debitoria della società, ma anche sull’esposizione personale dell’imprenditore.

Attenzione, però, alle garanzie reali

La decisione non significa che qualsiasi garanzia prestata dal socio venga automaticamente meno.

Occorre distinguere, in particolare, le garanzie personali dalle garanzie reali, come l’ipoteca costituita su un immobile personale del socio.

Una garanzia reale attribuisce infatti al creditore una specifica posizione sul bene vincolato e richiede una valutazione autonoma.

È quindi essenziale ricostruire, caso per caso, l’intero sistema delle garanzie esistenti prima di definire la strategia di risanamento o di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.

Perché questa sentenza interessa gli imprenditori

La crisi d’impresa non riguarda quasi mai soltanto la società.

Molto spesso esiste una seconda esposizione, meno evidente ma altrettanto importante: quella dell’imprenditore, dei soci e del loro patrimonio personale.

È per questo che, prima di affrontare una composizione negoziata, un concordato o qualsiasi altra procedura prevista dal Codice della crisi, è necessario analizzare contestualmente:

  • l’indebitamento della società;
  • le fideiussioni e le altre garanzie personali;
  • le eventuali garanzie reali;
  • i finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia per le PMI;
  • l’esposizione personale dei soci;
  • gli effetti che la soluzione prescelta può produrre sui diversi patrimoni coinvolti.

La sentenza del Tribunale di Padova dimostra quanto questa analisi possa essere determinante.

Proteggere l’impresa significa guardare anche oltre l’impresa

Una gestione efficace della crisi non consiste soltanto nel ridurre il debito.

Significa individuare lo strumento che consenta di governare complessivamente gli effetti della crisi, evitando che la soluzione individuata per la società lasci irrisolte – o addirittura faccia emergere successivamente – esposizioni personali dell’imprenditore.

Il principio affermato dal Tribunale di Padova va esattamente in questa direzione: quando il fideiussore è anche socio illimitatamente responsabile, la garanzia personale non può essere utilizzata per aggirare gli effetti che il concordato produce sulla sua posizione di socio.

Una distinzione tecnica, ma con conseguenze patrimoniali estremamente concrete.

Studio Ajese & Partners assiste imprese e imprenditori nella composizione negoziata, nelle procedure di regolazione della crisi e nell’analisi delle esposizioni bancarie e delle garanzie personali, con l’obiettivo di individuare soluzioni capaci di preservare il valore dell’impresa e tutelare i patrimoni coinvolti.

Domande Frequenti – FAQ

Il socio che ha garantito personalmente i debiti della società beneficia del concordato?

Sì: secondo il Tribunale di Padova n. 1027/2026, se il fideiussore è anche socio illimitatamente responsabile, prevale la qualità di socio e si applicano gli effetti del concordato previsti dall’art. 117 CCII.

Cosa prevede l’art. 117 del Codice della crisi sui fideiussori?

In via generale il concordato non pregiudica i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati, ma i suoi effetti si estendono, salvo patto contrario, ai soci illimitatamente responsabili.

Una garanzia “a prima richiesta” cambia la conclusione?

No: il Tribunale ha ritenuto che nemmeno la clausola “a prima richiesta” sia sufficiente a far prevalere la veste di fideiussore su quella di socio illimitatamente responsabile.

Il principio si applica anche al concordato semplificato?

Sì: l’art. 25-sexies CCII richiama l’art. 117, e l’assenza del voto dei creditori nel concordato semplificato non impedisce l’estensione dei suoi effetti al socio.

Le garanzie reali seguono la stessa sorte delle fideiussioni personali?

No: garanzie reali come l’ipoteca su un immobile personale richiedono una valutazione autonoma e non sono automaticamente coinvolte dagli effetti del concordato.

Perché è importante mappare le garanzie personali prima di scegliere lo strumento di gestione della crisi?

Perché la scelta dello strumento può incidere non solo sui debiti della società, ma anche sull’esposizione personale dei soci, inclusi i finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia per le PMI.