Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB: quando la Gazzetta Ufficiale basta (e quando no) secondo la Cassazione

Quando una banca cede “in blocco” portafogli di crediti (spesso nell’ambito di cartolarizzazioni), il debitore può ricevere richieste di pagamento da una società cessionaria o da una SPV. In giudizio, però, la titolarità del credito non si presume automaticamente: la Cassazione chiarisce quale prova deve offrire il cessionario e come cambia l’onere probatorio in base al tipo di contestazione del debitore (Cass., sez. III, ord. 29 dicembre 2025, n. 34641).


1. Il contesto: perché l’art. 58 TUB è così frequente nelle controversie

L’art. 58 TUB consente la cessione “in blocco” di rapporti e crediti individuabili non necessariamente uno per uno, ma per tipologia e caratteristiche comuni. Proprio per la natura “massiva” dell’operazione, la norma sostituisce la notifica individuale della cessione con la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

Nella prassi, questo schema è ricorrente in:

  • cessioni di portafogli di crediti “deteriorati” (NPL/sofferenze);
  • cessioni collegate a operazioni di cartolarizzazione (anche ex l. 130/1999);
  • trasferimenti di rapporti bancari e finanziari, inclusi quelli derivanti da leasing e finanziamenti.

 La decisione (Cass. 34641/2025): il punto di diritto

2. La pubblicazione in G.U. non “crea” la cessione

La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco è un adempimento pubblicitario, “estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa”, e quindi privo di efficacia costitutiva. In altre parole: la G.U. serve sul piano della pubblicità/opponibilità, ma non sostituisce, di per sé, la prova della titolarità in caso di contestazione.

3. L’onere probatorio del cessionario: prova della cessione e prova dell’inclusione

Secondo la Corte, quando il debitore contesta in modo espresso e specifico, il cessionario che si dichiara successore a titolo particolare del creditore originario deve dimostrare:

  1. l’avvenuta conclusione del contratto di cessione, e
  2. l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, fornendo così prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

4. Il passaggio decisivo: due tipi di contestazione, due livelli di prova

Il cuore dell’ordinanza è la distinzione tra:

  • contestazione dell’esistenza del contratto di cessione (il “negozio” in sé), e
  • contestazione dell’inclusione del singolo credito nel perimetro della cessione in blocco (la “riconducibilità” del credito alla categoria ceduta).

Se il debitore NON contesta l’esistenza del contratto

In mancanza di contestazioni specifiche dirette a negare l’esistenza della cessione, la Corte afferma che il contratto non deve essere dimostrato, perché i fatti non contestati escono dal thema probandum. In questo caso, il fatto da provare riguarda la corretta individuazione dell’oggetto, cioè la corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle dei crediti ceduti “in blocco”.

Qui la Cassazione chiarisce un criterio pratico:

  • l’avviso in G.U. può essere sufficiente se descrive categorie e caratteristiche in modo abbastanza preciso da ricondurre con certezza il credito in causa tra quelli ceduti;
  • se invece la riconducibilità non emerge con certezza dalle indicazioni dell’avviso, allora il cessionario deve integrare la prova (ad esempio con il contratto e/o allegati, oppure con altri elementi idonei).

Se il debitore contesta l’esistenza del contratto di cessione

Diversamente, quando il debitore contesta in modo specifico la stessa esistenza del contratto (o dei contratti) di cessione, la Corte afferma che tale esistenza deve essere oggetto di prova.

Perché la Cassazione ha censurato la decisione di merito

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente la sola produzione dell’avviso in G.U. con indicazione “per categorie”, aggiungendo un mero elenco numerico dei crediti, e aveva concluso che tra i crediti ceduti rientrasse anche quello oggetto di controversia.

La Cassazione censura questo passaggio perché la Corte di merito:

  • non ha compiuto un accertamento complessivo delle risultanze di fatto per verificare se la prova della cessione contestata fosse davvero raggiunta;
  • non ha verificato se l’indicazione delle caratteristiche della categoria richiamata nell’avviso fosse sufficientemente dettagliata e precisa da includere anche il credito in contestazione;
  • non ha motivato in modo adeguato l’eventuale ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti, necessarie per colmare l’eventuale distanza tra “categoria” e singolo rapporto.

Da qui la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito applichi il principio correttamente e motivi il percorso logico.


Indicazioni pratiche: cosa controllare quando un credito risulta “ceduto in blocco”

1 Per il debitore: quali verifiche hanno senso (in chiave difensiva)

Quando il debitore riceve richieste da un nuovo soggetto che dichiara di aver acquistato il credito tramite cessione in blocco, conviene verificare:

  • Quale operazione di cessione viene richiamata (data, cedente, cessionario, estremi dell’avviso in G.U.).
  • Se l’avviso in G.U. descrive categorie “selettive”: più l’individuazione è ampia e generica, più aumenta il rischio che non consenta una riconducibilità certa del singolo credito.
  • Qual è l’oggetto della contestazione: contestare solo l’inclusione del credito porta il confronto sul contenuto dell’avviso; contestare anche l’esistenza del contratto (quando vi siano reali elementi) incide sul livello di prova richiesto al cessionario.

2 Per il cessionario: quali elementi probatori preparare in giudizio

La pronuncia suggerisce, in concreto, che non basta “allegare la Gazzetta” in modo automatico. In presenza di contestazione, il cessionario deve essere in grado di:

  • provare l’esistenza della cessione se contestata;
  • dimostrare, in ogni caso in cui si discuta l’inclusione, la riconducibilità certa del credito alla categoria ceduta, anche mediante un quadro presuntivo ben argomentato quando necessario.

Conclusioni

La Cassazione, con l’ordinanza n. 34641/2025, conferma che la cessione in blocco ex art. 58 TUB resta uno strumento efficiente, ma non consente automatismi probatori: la pubblicazione in G.U. non ha efficacia costitutiva e la prova della legittimazione attiva del cessionario dipende dalla qualità e dall’oggetto della contestazione del debitore.

In pratica:

  • se l’operazione non è contestata, la partita spesso si gioca sulla precisione delle categorie indicate nell’avviso;
  • se il debitore contesta anche l’esistenza della cessione, il cessionario deve provare il contratto;

in ogni caso, il giudice deve motivare in modo concreto e verificabile il percorso che collega l’operazione “in blocco” al singolo credito litigioso.

Domande Frequenti – FAQ

Che cos’è la cessione “in blocco” dei crediti ai sensi dell’art. 58 TUB?

È un’operazione con cui una banca trasferisce a un altro soggetto (ad esempio società cessionaria o SPV) un portafoglio di crediti individuati per categorie e caratteristiche comuni, senza elencare ogni singolo rapporto uno per uno.

Cosa significa per il debitore che il suo credito è stato ceduto “in blocco”?

Significa che la banca originaria non è più titolare del credito e che le richieste di pagamento possono provenire dal nuovo cessionario, che dichiara di essere subentrato nei diritti della banca tramite l’operazione di cessione in blocco.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale basta da sola a provare che il credito è stato ceduto?

No, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un adempimento di pubblicità e opponibilità, ma non ha efficacia costitutiva: non sostituisce, da sola, la prova della titolarità del credito in caso di contestazione da parte del debitore.

Qual è l’onere probatorio del cessionario quando il debitore contesta il credito ceduto?

Se il debitore contesta in modo espresso e specifico, il cessionario deve dimostrare l’esistenza del contratto di cessione e l’inclusione del singolo credito nell’operazione in blocco, offrendo documenti idonei a provare la propria legittimazione sostanziale.

Cosa cambia se il debitore non contesta l’esistenza del contratto di cessione?

Se il contratto di cessione non è contestato, non deve essere provato; ciò che resta da dimostrare è la riconducibilità del credito controverso alle categorie descritte nell’avviso di cessione, verificando che le caratteristiche del credito rientrino con sufficiente precisione nel perimetro ceduto.

Quando l’avviso in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare l’inclusione del credito?

L’avviso può essere sufficiente quando descrive in modo chiaro e selettivo le categorie di crediti ceduti, consentendo di ricondurre con certezza il credito in causa a quelle caratteristiche; se la descrizione è troppo generica, occorrono prove integrative.

Cosa accade se il debitore contesta anche l’esistenza stessa del contratto di cessione?

In questo caso, l’esistenza del contratto diventa oggetto di prova: il cessionario deve produrre documentazione che dimostri la conclusione dell’operazione di cessione da cui pretende di derivare la propria legittimazione a richiedere il pagamento.

Perché la Cassazione ha censurato la decisione di merito richiamata nell’articolo?

Perché il giudice d’appello aveva ritenuto sufficiente la sola Gazzetta Ufficiale con indicazioni per categorie ed elenchi numerici, senza verificare in concreto se le caratteristiche descritte consentissero di ricondurre con certezza il credito controverso al blocco ceduto, né motivare adeguatamente eventuali presunzioni utilizzate.

Cosa dovrebbe controllare il debitore quando riceve una richiesta di pagamento da una società cessionaria o SPV?

Dovrebbe verificare quale operazione di cessione viene richiamata, gli estremi dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, quanto sono precise le categorie descritte, e valutare se contestare solo l’inclusione del credito o anche l’esistenza del contratto di cessione, a seconda degli elementi a disposizione.

Quali elementi probatori è opportuno che il cessionario prepari in vista di un giudizio?

È opportuno che disponga del contratto di cessione (soprattutto se l’esistenza è contestata), degli allegati o elenchi che collegano il singolo credito alle categorie cedute e di un set di elementi documentali o presuntivi che dimostrino in modo chiaro la riconducibilità del credito all’operazione in blocco.