Quando una classe vota contro: cosa significa “cram down” nel concordato in continuità e quali regole guidano la distribuzione del valore tra creditori privilegiati, privilegiati incapienti e chirografari.
Una recente decisione della Corte d’Appello di Milano (sentenza depositata il 24 marzo 2025) offre indicazioni operative molto rilevanti per chi prepara o valuta un concordato preventivo in continuità aziendale, soprattutto quando una o più classi di creditori esprimono dissenso e il debitore chiede l’omologazione “forzata” tramite cram down trasversale ai sensi dell’art. 112 CCII.
Il nodo affrontato dalla Corte riguarda un tema pratico e spesso decisivo: come si applica la regola della priorità relativa (RPR) nella distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione e, in particolare, se e come si possano differenziare i trattamenti tra:
- creditori chirografari ab origine (tipicamente banche e finanziarie prive di prelazione), e
- creditori assistiti da privilegio che, per incapienza dell’attivo, degradano (in tutto o in parte) al chirografo.
Il caso in sintesi
Nel procedimento esaminato, il debitore aveva presentato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e poi una proposta di concordato preventivo in continuità diretta, con suddivisione dei creditori in 12 classi. All’esito del voto, una classe (quella degli istituti finanziari) aveva espresso dissenso. Il debitore ha chiesto ugualmente l’omologazione invocando l’art. 112, comma 2, CCII (cram down).
Il tribunale di primo grado ha rigettato l’omologa ritenendo non rispettato, tra gli altri, il requisito dell’art. 112, comma 2, lett. b), perché la classe dissenziente riceveva un trattamento ritenuto inferiore rispetto ad altre classi “di pari rango” chirografario degradato. In reclamo, la Corte d’appello ha riformato la decisione e ha omologato il concordato, chiarendo i criteri di confronto corretti.
Il quadro normativo essenziale: art. 84 e art. 112 CCII
Nel concordato in continuità, il CCII imposta un doppio binario:
- Valore di liquidazione
È la componente “statica” del patrimonio, da distribuire nel rispetto della priorità assoluta (APR): in sostanza, non si paga chi sta sotto se prima non si soddisfa chi sta sopra secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione. - Valore eccedente quello di liquidazione (valore di ristrutturazione)
È la componente “dinamica”, tipicamente legata ai flussi attesi dalla continuità. Qui il sistema consente – con limiti – una distribuzione secondo priorità relativa (RPR): le classi dissenzienti devono ricevere un trattamento almeno pari alle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.
Nel giudizio di omologazione “trasversale” ex art. 112 CCII, il tribunale controlla (tra le altre) proprio questa coerenza distributiva, oltre al rispetto del limite per cui nessun creditore riceve più del suo credito e al fatto che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi.
La questione decisiva: “pari grado” tra chirografari e privilegiati degradati?
Il punto più delicato del caso è questo: come si individua la “classe dello stesso grado” quando si confrontano trattamenti all’interno dell’area chirografaria?
Il primo giudice, muovendo anche da una lettura orientata alla Direttiva UE 2019/1023 (richiamata in motivazione), ha ritenuto necessario applicare la regola del confronto “fair and equitable” anche nei rapporti tra classi chirografarie, per evitare che una classe dissenziente riceva meno di un’altra classe “equivalente”.
La Corte d’appello, però, distingue con nettezza due categorie che spesso, in pratica, finiscono nello stesso “contenitore” (il chirografo) ma non sono sovrapponibili:
- Chirografari ab origine: hanno un diritto “eguale” che si manifesta nel concorso, senza prelazioni.
- Privilegiati incapienti degradati: restano creditori che nascono privilegiati; l’incapienza è un fatto economico che incide sulla capienza della garanzia, ma non cancella la natura originaria del credito. Per questa ragione, la Corte afferma che tali creditori conservano una sorta di “privilegio attenuato” nella logica della distribuzione del valore eccedente.
Questa impostazione serve a evitare un effetto distorsivo: se si equiparassero sempre e comunque privilegiati degradati e chirografari ab origine, si rischierebbe di trasformare la regola della priorità relativa in un meccanismo che penalizza crediti che l’ordinamento qualifica meritevoli di tutela preferenziale.
Cosa chiarisce la Corte: priorità assoluta (APR) e priorità relativa (RPR) non si applicano allo stesso modo
La Corte riassume così la logica distributiva nel concordato in continuità:
- APR sul valore di liquidazione: qui la graduazione delle prelazioni governa la distribuzione.
- RPR sul valore eccedente: qui il legislatore ammette una flessibilità, ma mantiene un criterio di “ultrattività moderata” della prelazione, così che chi ha prelazione nella liquidazione non perda ogni vantaggio sul valore creato dalla ristrutturazione.
Inoltre, la Corte precisa che questa decisione non contrasta con un precedente della stessa sezione (sentenza n. 2988/2024, 8 novembre 2024), perché in quel caso la disparità riguardava due classi entrambe chirografarie ab origine: lì sì, la classe dissenziente aveva ricevuto meno di una classe effettivamente “pari rango”.
Perché, nel caso concreto, la proposta ha superato il test dell’art. 112 CCII
Nel piano in esame:
- alcune classi comprendevano crediti originariamente privilegiati (Erario/enti locali) ma degradati per incapienza, con percentuali di soddisfacimento superiori;
- la classe dissenziente (istituti finanziari) era composta da creditori chirografari ab origine, con percentuale inferiore.
Secondo la Corte, questo assetto non viola l’art. 112, comma 2, lett. b), perché il confronto “tra pari grado” non impone di trattare nello stesso modo chirografari ab origine e privilegiati degradati, quando la diversa disciplina trova fondamento nella diversa natura giuridica del credito e nella logica (APR/RPR) del valore distribuito.
La Corte, verificati anche gli altri presupposti (rispetto della graduazione sul valore di liquidazione, maggioranza delle classi favorevoli, assenza di attribuzioni ai soci anteriori, ecc.), ha quindi ritenuto integrati i requisiti per il cram down trasversale e ha omologato il concordato.
Indicazioni operative: cosa cambia per imprese e creditori
1) Per l’impresa che costruisce il piano
- Definire con precisione il valore di liquidazione e motivare il passaggio al valore eccedente: la distinzione è il “cardine” del controllo giudiziale.
- Classificare correttamente i creditori: non basta l’etichetta “chirografo”, conta la natura originaria del credito e l’eventuale degradazione per incapienza.
- Motivare i criteri di comparazione tra classi quando si chiede l’omologa in cram down: la tenuta del piano dipende spesso dalla qualità di questa dimostrazione.
2) Per il creditore (soprattutto finanziario) che valuta il voto
- Il dissenso non blocca automaticamente l’omologa: il debitore può chiedere il cram down se rispetta i parametri di legge.
- Il confronto “fair and equitable” non sempre si risolve in una pura parità percentuale: la Corte valorizza la diversa posizione giuridica dei crediti.
3) Per chi assiste professionalmente la procedura
- La giurisprudenza consolida un approccio che richiede analisi distributive “a doppio livello” (liquidazione vs ristrutturazione) e una verifica sostanziale delle classi “comparabili”.
Conclusioni
La sentenza del 24 marzo 2025 conferma un punto pratico: nel concordato in continuità, il giudizio di omologazione (e in particolare il cram down) richiede un controllo non solo aritmetico, ma giuridico sulla comparabilità delle classi. La distinzione tra valore di liquidazione e valore di ristrutturazione, e tra chirografari ab origine e privilegiati degradati, incide direttamente sulla tenuta del piano e sugli esiti dell’omologazione.
Nota: questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale, che richiede l’analisi del caso concreto e della documentazione.
Domande Frequenti – FAQ
No. Serve il rispetto dei requisiti dell’art. 112 CCII (tra cui distribuzione corretta del valore e maggioranza delle classi favorevoli), oltre alle altre condizioni di legge.
Secondo questa sentenza, no: la degradazione non elimina la natura originaria del credito e può giustificare trattamenti differenziati nella logica del valore eccedente.
Occorre costruire classi realmente omogenee e spiegare perché le classi che ricevono trattamenti diversi non sono “pari grado” in senso sostanziale.
La pronuncia richiama orientamenti sul concorso e sulla par condicio, oltre a precedenti in tema di prelazioni; la cornice di riferimento resta quella della Corte di cassazione, soprattutto per i principi generali sul concorso e sulle prelazioni.



