Nelle società di persone, la tutela prevista dal Codice della crisi può estendersi anche al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, quando la proroga delle misure protettive risulta necessaria per la stabilità della procedura e non determina un pregiudizio apprezzabile per i creditori.
Con decreto dell’8 aprile 2026, il Tribunale di Venezia ha affrontato un tema di particolare interesse nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi: la possibilità di prorogare le misure protettive non solo sul patrimonio della società, ma anche su quello dei soci illimitatamente responsabili. Il provvedimento si inserisce nel contesto di una procedura di concordato preventivo già aperta e prende posizione su un profilo molto rilevante per le società di persone.
Il Collegio ha esaminato l’istanza di proroga proposta dopo l’apertura del concordato preventivo, rilevando che la domanda riguardava la prosecuzione delle misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII, già confermate in precedenza, con richiesta di estensione anche al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Secondo quanto emerge dal decreto, la società aveva evidenziato che, in assenza di proroga, vi sarebbe stato un serio pregiudizio per il buon esito della procedura.
Gli elementi valorizzati dal Tribunale
Nel motivare la decisione, il Tribunale ha attribuito rilievo a una serie di circostanze concrete. In particolare, il provvedimento richiama il parere favorevole espresso dal Commissario giudiziale e sottolinea che la proposta concordataria prevedeva la messa a disposizione dei creditori di una somma derivante dalla vendita stragiudiziale di immobili riconducibili ai soci illimitatamente responsabili. Il decreto segnala inoltre una questione relativa all’opponibilità a terzi di un contratto preliminare, evidenziando così il collegamento diretto tra protezione patrimoniale e fattibilità del piano.
Il Tribunale ha poi rilevato il corretto comportamento processuale della ricorrente dopo il deposito del ricorso: deposito della documentazione richiesta, versamento delle somme necessarie per le spese di procedura, adempimento degli obblighi informativi e collaborazione con gli organi della procedura. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare il giudizio favorevole sulla proroga.
Un altro passaggio centrale riguarda l’assenza, nel periodo considerato, di circostanze tali da arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Proprio questo profilo ha consentito al Collegio di affermare che sussistevano “giuste ragioni” per confermare la protezione già accordata, ritenuta necessaria a preservare il patrimonio e ad agevolare il buon andamento del piano di concordato preventivo.
Perché la protezione si estende anche ai soci illimitatamente responsabili
L’aspetto più significativo del decreto riguarda la ricostruzione del concetto di “patrimonio del debitore” nelle società di persone. Il Tribunale afferma che, in questo tipo di struttura societaria, tale nozione non può arrestarsi al solo patrimonio sociale, ma deve comprendere anche quello dei soci illimitatamente responsabili. La motivazione richiama la particolare conformazione delle società personali e la stretta connessione tra debiti sociali e responsabilità dei soci.
A sostegno di questa impostazione, il decreto richiama sia un precedente della giurisprudenza di merito, sia la Cassazione n. 11311/2011, valorizzando il principio secondo cui, nelle società di persone, il debito sociale resta sostanzialmente riferibile anche al socio illimitatamente responsabile. Il Tribunale collega inoltre questa lettura all’art. 256 CCII, che disciplina gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Il ragionamento seguito dal Collegio appare particolarmente importante perché chiarisce che, quando la protezione del patrimonio dei soci è funzionale alla tenuta del percorso concordatario, l’estensione delle misure protettive non rappresenta un’anomalia, ma una conseguenza coerente con la struttura stessa della società di persone e con la finalità conservativa della disciplina.
La decisione del Tribunale di Venezia
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha prorogato le misure protettive e ha confermato che, dalla data di pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari né sul patrimonio della società né su quello dei soci illimitatamente responsabili. Il decreto conferma inoltre la sospensione delle prescrizioni, il mancato verificarsi delle decadenze e l’impossibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza nel periodo di efficacia della protezione. La durata delle misure è stata fissata in cinque mesi.
Osservazioni operative
Il provvedimento offre un’indicazione utile per tutte le situazioni in cui il concordato preventivo coinvolge società di persone e il soddisfacimento dei creditori dipende, in concreto, anche dalla conservazione del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. In questi casi, la domanda di proroga delle misure protettive deve mostrare in modo chiaro il nesso tra tutela patrimoniale, continuità della procedura e assenza di un pregiudizio apprezzabile per i creditori.
Il decreto veneziano conferma quindi un orientamento interpretativo che valorizza la funzione concreta delle misure protettive: non una protezione astratta o automatica, ma uno strumento destinato a preservare le condizioni necessarie affinché il percorso di regolazione della crisi possa svilupparsi in modo ordinato ed efficace.
Domande Frequenti – FAQ
Sì. Nel caso delle società di persone, il Tribunale di Venezia ha confermato che la protezione può riguardare anche il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, quando ciò sia necessario per la continuità e la stabilità della procedura.
Perché, nelle società di persone, il debito sociale è strettamente collegato alla responsabilità personale dei soci. Se la tutela del loro patrimonio è funzionale al buon esito del concordato, l’estensione delle misure protettive è coerente con la struttura stessa della società.
Il Tribunale può prorogarle quando esistono giuste ragioni, la procedura è ancora in fase utile e la proroga non arreca un pregiudizio apprezzabile ai creditori. Nel caso esaminato, il giudice ha valorizzato la fattibilità del piano e il comportamento collaborativo della società.
Sì. Durante il periodo di efficacia della protezione, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari né sul patrimonio della società né, nel caso deciso dal Tribunale di Venezia, su quello dei soci illimitatamente responsabili.
Perché chiarisce che la tutela prevista dal Codice della crisi può essere letta in modo coerente con la struttura delle società di persone, proteggendo non solo il patrimonio sociale ma anche quello dei soci, se ciò serve a salvaguardare la procedura e il piano di concordato.



