Quando il correntista contesta interessi, commissioni e oneri applicati sul conto, il punto decisivo non riguarda solo la validità delle clausole contrattuali, ma anche il metodo con cui si ricostruisce il rapporto. Una recente sentenza del Tribunale di Venezia chiarisce i limiti dell’art. 119 TUB, distingue tra rimesse solutorie e ripristinatorie e ribadisce che, prima di valutare la prescrizione, occorre eliminare dal conto tutte le competenze illegittime.
Con sentenza del 17 febbraio 2026, il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, ha affrontato una controversia relativa a un rapporto di conto corrente con aperture di credito, nel quale il correntista contestava l’applicazione di interessi anatocistici, tassi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto e altre spese ritenute non pattuite o comunque illegittime. All’esito del giudizio, il Tribunale ha accolto le domande formulate dal nostro Studio nei limiti indicati in motivazione, ha disposto la rideterminazione del saldo e ha posto a carico della banca le spese di lite e i costi della CTU.
Il caso: cosa contestava il correntista
La causa nasce dalla domanda di un cliente bancario che chiedeva di accertare l’illegittimità di vari addebiti annotati sul conto e di ricostruire correttamente il dare-avere tra le parti. In particolare, la contestazione riguardava condizioni economiche applicate nel corso del rapporto che, secondo l’attore, non trovavano adeguato fondamento contrattuale oppure risultavano contrarie alla disciplina bancaria. Il giudizio si inserisce nel solco delle liti in materia di conto corrente, nelle quali il tema centrale non è soltanto la nullità di singole clausole, ma soprattutto la corretta ricostruzione tecnica del saldo.
I limiti del diritto alla documentazione bancaria
Uno dei primi punti affrontati dal Tribunale riguarda la documentazione richiesta dal correntista ai sensi dell’art. 119 TUB. Il cliente lamentava, da un lato, di non aver ricevuto tutta la documentazione richiesta e, dall’altro, l’incompletezza o la mancata sottoscrizione di alcuni contratti di apertura di credito.
Sul punto, il giudice ha respinto le contestazioni. La sentenza chiarisce che la mancata sottoscrizione del documento da parte della banca non impedisce, di per sé, la conclusione del contratto quando dall’iter negoziale emerge che la banca ha formulato una proposta o controproposta e il cliente, sottoscrivendo, l’ha accettata. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto superate le doglianze sull’asserita incompletezza dei documenti, poiché gli originali erano stati depositati in giudizio e visionati senza specifiche contestazioni.
Più importante, in chiave pratica, è il passaggio sulla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per ottenere estratti conto e scalari molto risalenti. Il Tribunale ha ribadito l’orientamento secondo cui il diritto previsto dall’art. 119 TUB non si estende senza limiti nel tempo, ma incontra il termine ordinario decennale, calcolato a ritroso dalla richiesta. In altre parole, il cliente non può pretendere dalla banca, tramite quel meccanismo, la consegna di documentazione oltre il limite dei dieci anni.
Prescrizione: la differenza tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie
La sentenza affronta poi un tema decisivo nelle controversie bancarie: la prescrizione.
Il Tribunale afferma che la banca può eccepire la prescrizione anche quando il conto è ancora aperto e il correntista non agisce formalmente per la ripetizione di indebito, ma per la rideterminazione del saldo. Tuttavia, questa eccezione opera solo con riferimento alle rimesse solutorie, cioè ai versamenti che hanno natura di vero e proprio pagamento di un debito già esigibile. Diversa è la posizione delle rimesse ripristinatorie, che servono soltanto a ricostituire la provvista nell’ambito dell’affidamento: per queste, il termine di prescrizione non decorre dal singolo versamento, ma dalla chiusura del rapporto.
La pronuncia richiama anche la distribuzione degli oneri probatori. Chi agisce per la rideterminazione del saldo deve allegare e dimostrare i pagamenti che assume indebiti; la banca che eccepisce la prescrizione deve allegare l’inerzia del titolare del diritto e dichiarare di volerne profittare, ma non deve indicare una per una le singole rimesse solutorie. Spetta infatti al correntista dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti contestati.
Il ruolo della CTU nella ricostruzione del rapporto
In una materia tecnicamente complessa come questa, il Tribunale ha attribuito un ruolo centrale alla consulenza tecnica d’ufficio. Al CTU il giudice ha chiesto, in via preliminare, di verificare l’esistenza di eventuali pagamenti solutori e, in caso positivo, di individuarli e di escluderli dal ricalcolo del saldo finale nei limiti della prescrizione.
La sentenza conferma, quindi, un principio operativo molto rilevante: nelle liti bancarie il giudice può avvalersi di una consulenza tecnica non solo per sviluppare conteggi, ma anche per accertare elementi di fatto tecnicamente percepibili, come la natura delle rimesse e la corretta imputazione delle poste in conto.
Commissione di massimo scoperto: non è nulla in astratto, ma serve una clausola chiara
Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda la commissione di massimo scoperto (CMS).
Il Tribunale precisa che la CMS non è nulla in sé per mancanza di causa. In astratto, essa remunera il costo sopportato dalla banca per tenere una somma a disposizione del cliente nell’ambito dell’apertura di credito. Però questa legittimità teorica non basta: la clausola contrattuale deve indicare in modo chiaro e preciso percentuale, criteri di calcolo, periodicità di addebito e base di calcolo, così da consentire al cliente di comprendere ex ante il costo del servizio e di verificarne ex post la correttezza.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto insufficiente la formulazione contrattuale utilizzata dalla banca, perché faceva riferimento all’“ammontare massimo di utilizzo” con una formula ambigua, non idonea a chiarire se la commissione colpisse la somma effettivamente utilizzata oppure quella semplicemente messa a disposizione. Da qui la conferma della scelta del CTU di espungere la CMS dal conteggio.
Corrispettivo di disponibilità creditizia, penale di sconfinamento e CIV
La decisione affronta anche altre voci di costo, come il corrispettivo di disponibilità creditizia, la penale di sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce (CIV).
Anche qui il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU, non tanto perché le clausole fossero astrattamente sempre invalide, ma perché quelle commissioni, nel caso concreto, non risultavano applicate correttamente. La sentenza sottolinea, in particolare, che in alcuni periodi la banca cumulava più addebiti tra loro, mentre per gli sconfinamenti la normativa consente soltanto specifici oneri e richiede una base contrattuale chiara. Il giudice richiama espressamente l’art. 117-bis TUB per ricordare che, in presenza di sconfinamenti, il sistema degli addebiti non può tradursi in una sommatoria indistinta di costi.
Il principio più importante: prima si rettifica il saldo, poi si valuta la prescrizione
Il cuore della sentenza sta nel metodo.
Il Tribunale aderisce al principio secondo cui, nelle controversie che riguardano nullità di clausole bancarie e ripetizione di indebito, prima occorre individuare ed eliminare dal conto tutte le competenze illegittime; solo dopo, prendendo come base il saldo rettificato, si può verificare quali versamenti abbiano natura realmente solutoria e se, per essi, sia maturata la prescrizione.
Si tratta di un passaggio molto rilevante, perché evita un errore frequente: applicare la prescrizione su un saldo ancora “inquinato” da interessi, commissioni o oneri non dovuti. La decisione del Tribunale di Venezia ribadisce invece che la verifica sulla prescrizione deve seguire, non precedere, la bonifica contabile del rapporto.
Perché questa sentenza merita attenzione
La pronuncia offre alcuni chiarimenti utili per chi si occupa di contenzioso bancario:
- conferma i limiti temporali del diritto alla documentazione ex art. 119 TUB;
- distingue con precisione tra rimesse solutorie e ripristinatorie;
- ribadisce la necessità di clausole determinate per la CMS;
- valorizza il ruolo della CTU nella ricostruzione del rapporto;
- afferma che la prescrizione va esaminata solo dopo la rettifica del saldo.
In questo senso, la sentenza si segnala per rigore metodologico e per l’attenzione concreta alla trasparenza delle condizioni applicate sul conto corrente.
Domande Frequenti – FAQ
Il giudice può ordinare la rettifica del saldo quando accerta che nel rapporto siano stati applicati addebiti illegittimi, come interessi non dovuti, commissioni non pattuite o oneri privi di adeguata base contrattuale. In questi casi il saldo viene ricalcolato depurandolo dalle poste indebite.
Il saldo contabile è quello risultante dagli estratti conto così come formati dalla banca. Il saldo rettificato, invece, è il risultato della ricostruzione giudiziale del rapporto, dopo l’eliminazione di interessi, commissioni e altri addebiti ritenuti illegittimi.
Le rimesse solutorie sono versamenti che hanno natura di pagamento di un debito già esigibile. Le rimesse ripristinatorie, invece, servono a ricostituire la disponibilità nell’ambito di un’apertura di credito e hanno un diverso regime ai fini della prescrizione.
La prescrizione va valutata in modo diverso a seconda della natura delle rimesse contestate. Per le rimesse solutorie decorre dai singoli versamenti, mentre per quelle ripristinatorie decorre dalla chiusura del rapporto.
No, il diritto alla documentazione bancaria ex art. 119 TUB incontra un limite temporale ordinario di dieci anni. Per questo il cliente non può pretendere, con quel solo meccanismo, documenti più risalenti.
No, la commissione di massimo scoperto non è nulla in astratto. Tuttavia, la clausola deve essere chiara e determinata nei suoi elementi essenziali, così da consentire al cliente di comprenderne il costo e verificarne la corretta applicazione.



