Il credito d’imposta Formazione 4.0 (legge 205/2017) resta una delle leve fiscali più interessanti per le imprese che investono nell’aggiornamento delle competenze dei propri dipendenti. Ma un’agevolazione, per essere davvero un vantaggio, deve saper resistere a un controllo. E qui, come dimostrano alcune recenti pronunce della giurisprudenza tributaria, molte aziende rischiano di trovarsi impreparate.
Come evidenziato dagli avvocati Stefano Artuso e Flavio Paccagnella in un contributo pubblicato su NT+ Fisco – Il Sole 24 Ore, il nodo centrale è sempre lo stesso: l’onere della prova ricade sul contribuente. Vediamo perché, e cosa questo comporta in concreto.
Un caso emblematico: la Corte di Giustizia Tributaria della Campania
Con la sentenza n. 7252 del 18 novembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, disconoscendo un credito d’imposta Formazione 4.0 già utilizzato da un’impresa.
Il punto centrale della decisione è tanto semplice quanto significativo: non basta aver effettivamente svolto la formazione. Occorre poterlo dimostrare in modo puntuale e coerente, requisito per requisito.
Nel caso specifico, l’azienda aveva prodotto in sede di accertamento il piano formativo, le relazioni finali, i contratti e la documentazione dei costi, oltre alle buste paga. Materiale che, in astratto, sembrerebbe sufficiente. Per l’Ufficio, però, non lo è stato: mancavano i fogli presenza e gli attestati telematici dei corsi, e sono emersi dubbi sia sulla compatibilità tra le ore di formazione dichiarate e l’operatività aziendale, sia sulla coerenza tra le risposte fornite dai dipendenti e i corsi effettivamente indicati.
Il messaggio che arriva da questa sentenza è chiaro: la qualità della documentazione può fare la differenza tra un’agevolazione riconosciuta e una contestazione fiscale.
Cosa dice la Cassazione
Anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 6262/2025) conferma un approccio rigoroso: quando si tratta di agevolazioni fiscali, riduzioni d’imposta o dell’imponibile, è il contribuente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti. In quest’ottica, l’Agenzia delle Entrate può legittimamente fondare le proprie contestazioni su un insieme di indizi ritenuto idoneo a mettere in dubbio la spettanza del beneficio.
Un chiarimento importante riguarda anche la riforma dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, che impone all’amministrazione finanziaria di provare in giudizio gli elementi a sostegno della propria pretesa. Secondo la Cassazione, questa modifica normativa non ha spostato l’onere della prova: resta comunque il contribuente a dover dimostrare, in presenza di un’agevolazione, di possedere i requisiti richiesti.
Le imprese non sono senza tutele
Questo scenario non significa che ogni contestazione dell’amministrazione finanziaria sia automaticamente fondata. La giurisprudenza di merito ha infatti individuato alcuni limiti precisi all’azione del Fisco:
- I meri sospetti non bastano. Diverse pronunce hanno chiarito che il quadro indiziario a sostegno della contestazione deve essere coerente e adeguatamente motivato, non un insieme di dubbi generici.
- Le richieste istruttorie hanno un perimetro. L’amministrazione non può pretendere dettagli tecnici che la normativa di riferimento non richiede espressamente, o che non trovano un adeguato fondamento tecnico.
- Le irregolarità meramente formali non bastano a far perdere il credito, quando non incidono sulla sostanza del diritto all’agevolazione, come nel caso di elementi documentali ulteriori rispetto ai requisiti sostanziali previsti dalla norma.
Il consiglio per le imprese
Il filo conduttore di queste pronunce è uno solo: prevenire vale più che difendersi. Costruire fin dall’inizio un fascicolo documentale solido, coerente e completo — piani formativi, fogli presenza, attestati, relazioni, coerenza tra ore dichiarate e organizzazione aziendale — è la strategia più efficace per affrontare con serenità un eventuale controllo del Fisco.
Per un approfondimento, vi invitiamo a leggere l’articolo integrale degli avvocati Stefano Artuso e Flavio Paccagnella su NT+ Fisco – Il Sole 24 Ore, oppure a contattare il nostro Studio per una valutazione della documentazione relativa ai vostri crediti d’imposta.
Domande Frequenti – FAQ
È l’agevolazione fiscale prevista dalla legge 205/2017 che riconosce alle imprese un credito d’imposta per le spese sostenute nella formazione dei dipendenti su tecnologie 4.0.
L’onere della prova grava sul contribuente: l’impresa deve dimostrare, con documentazione puntuale e coerente, la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma.
Piano formativo, fogli presenza, attestati di partecipazione, relazioni finali, contratti con i formatori, documentazione dei costi e buste paga, coerenti con l’attività aziendale.
No: secondo la Cassazione (sent. n. 6262/2025) la norma impone all’Amministrazione di provare in giudizio i propri elementi, ma non solleva il contribuente dall’onere di dimostrare i presupposti dell’agevolazione.
Non automaticamente: la giurisprudenza di merito ha chiarito che le irregolarità meramente formali non incidono sul beneficio quando i requisiti sostanziali risultano comunque dimostrati.
Predisponendo fin dall’inizio un fascicolo documentale completo e verificandolo preventivamente, prima di un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate.



