Con la sentenza n. 74 del 12 maggio 2026, la Corte costituzionale interviene su un tema di grande rilievo pratico nel diritto della crisi d’impresa: il momento in cui il debitore può chiedere l’esdebitazione dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.
La decisione chiarisce un punto che negli ultimi anni aveva generato dubbi interpretativi e orientamenti non sempre uniformi nei tribunali: il debitore non è obbligato ad attendere ulteriori termini dopo la chiusura della procedura, ma può presentare l’istanza di esdebitazione anche immediatamente dopo, purché ciò avvenga nell’ambito della medesima procedura concorsuale.
Il nodo interpretativo dell’articolo 281 del Codice della crisi
La questione riguardava l’interpretazione dell’articolo 281, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, secondo cui il tribunale provvede sulla domanda di esdebitazione “contestualmente” alla chiusura della liquidazione giudiziale.
Proprio il significato del termine “contestualmente” aveva dato luogo a dubbi:
- secondo una lettura restrittiva, l’istanza avrebbe dovuto essere proposta necessariamente prima della chiusura della procedura;
- secondo un’interpretazione più ampia, invece, sarebbe stato sufficiente che la domanda fosse esaminata nel quadro della stessa procedura, anche se depositata subito dopo la chiusura formale.
La Corte costituzionale ha aderito a questa seconda interpretazione.
La decisione della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 74/2026, la Corte ha escluso che la norma violi l’articolo 76 della Costituzione, affermando che il legislatore delegato non ha ecceduto i limiti della delega.
Secondo la Corte, il riferimento alla dichiarazione di esdebitazione “contestualmente” alla chiusura della procedura deve essere inteso in senso logico-funzionale e non rigidamente cronologico.
In altre parole:
- l’esdebitazione deve restare collegata alla stessa procedura di liquidazione giudiziale;
- non è però necessario che la domanda sia materialmente depositata prima del provvedimento di chiusura.
La Corte valorizza il concetto di “ultrattività” degli organi della procedura concorsuale: anche dopo la chiusura formale della liquidazione, permane infatti uno spazio temporale nel quale il tribunale può ancora pronunciarsi sull’esdebitazione senza aprire un nuovo procedimento autonomo.
Il collegamento con il diritto europeo
La pronuncia richiama anche i principi del diritto dell’Unione europea, in particolare l’esigenza di assicurare all’imprenditore insolvente una rapida possibilità di “fresh start”.
Per la Corte:
- l’unitarietà della procedura richiesta dal diritto europeo resta rispettata;
- ciò vale sia quando l’istanza è proposta prima della chiusura;
- sia quando viene presentata immediatamente dopo, purché nell’ambito della stessa procedura concorsuale.
L’obiettivo è evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche che possano ostacolare il reinserimento economico del debitore meritevole.
Gli effetti pratici della decisione
La sentenza ha ricadute operative importanti per professionisti, curatori e debitori.
L’interpretazione adottata dalla Corte:
- accelera l’accesso al beneficio dell’esdebitazione;
- evita inutili ritardi procedurali;
- riduce il rischio di incertezze interpretative;
- rafforza il principio del favor debitoris già presente nel Codice della crisi.
Al tempo stesso, secondo la Corte, resta garantita la tutela dei creditori, poiché la domanda continua a essere trattata all’interno della procedura concorsuale già definita e sotto il controllo del tribunale competente.
Possibili sviluppi legislativi
Pur ritenendo costituzionalmente corretta l’attuale disciplina, la Corte ha evidenziato l’opportunità di un eventuale intervento legislativo chiarificatore.
Una definizione più precisa dei termini temporali per la presentazione dell’istanza potrebbe infatti:
- aumentare la certezza applicativa;
- uniformare le prassi dei tribunali;
- evitare future controversie interpretative.
Resta però fermo, secondo la Corte, che qualsiasi intervento dovrà rispettare il principio del favor debitoris e l’obiettivo europeo di garantire una seconda opportunità all’imprenditore insolvente.
Conclusioni
La sentenza n. 74/2026 della Corte costituzionale rappresenta un passaggio significativo nell’evoluzione della disciplina dell’esdebitazione.
La decisione conferma un approccio sostanzialistico e non formalistico alla procedura, privilegiando l’effettività della tutela del debitore meritevole senza compromettere la certezza del sistema concorsuale.
Per gli operatori del diritto della crisi, il principio affermato dalla Corte offre un chiarimento importante: l’istanza di esdebitazione può essere presentata anche subito dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, purché rimanga inserita nella medesima procedura.
Domande Frequenti – FAQ
L’esdebitazione è il beneficio previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che libera il debitore meritevole dai debiti residui non soddisfatti all’esito della liquidazione giudiziale. Può essere richiesta dall’imprenditore insolvente che abbia collaborato con gli organi della procedura, non abbia commesso atti in frode ai creditori e soddisfi i requisiti di legge.
Secondo la sentenza n. 74/2026 della Corte costituzionale, il debitore può chiedere l’esdebitazione anche immediatamente dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, senza dover attendere ulteriori termini. La domanda può essere presentata nell’ambito della stessa procedura concorsuale, nel periodo di ultrattività degli organi della procedura, purché non venga aperta una nuova procedura autonoma.
L’ultrattività degli organi della procedura concorsuale indica la permanenza, anche dopo la chiusura formale della liquidazione giudiziale, di uno spazio temporale in cui il tribunale può ancora pronunciarsi su questioni collegate alla procedura — come l’esdebitazione — senza aprire un nuovo procedimento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026, ha valorizzato questo concetto per consentire al debitore di accedere tempestivamente al beneficio.
Sì. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026, ha confermato che la disciplina dell’esdebitazione prevista dal Codice della crisi è compatibile con i principi del diritto europeo, in particolare con l’obiettivo di garantire all’imprenditore insolvente una rapida possibilità di fresh start (seconda opportunità). L’interpretazione sostanzialistica adottata rispetta il requisito europeo dell’unitarietà della procedura sia quando l’istanza è presentata prima della chiusura sia quando è depositata subito dopo.
L’esdebitazione libera il debitore meritevole dai debiti residui non soddisfatti nella procedura di liquidazione giudiziale, consentendo all’imprenditore insolvente di ripartire senza il peso dei debiti pregressi (fresh start). Non tutti i debiti sono esdebitabili: restano esclusi gli obblighi alimentari, i debiti da illecito extracontrattuale e alcune categorie di obbligazioni pubbliche. La domanda deve essere valutata dal tribunale che ha gestito la procedura.



