Una svolta nella disciplina della concessione abusiva del credito
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 7134 del 17 marzo 2026 introduce un principio destinato a incidere profondamente sui rapporti tra sistema bancario, imprese in crisi e procedure concorsuali.
Secondo la Suprema Corte, il finanziamento erogato a un’impresa già in stato di decozione, quando sia privo di concrete prospettive di risanamento e finalizzato esclusivamente a procrastinare l’emersione dell’insolvenza, può essere considerato nullo. Ancora più rilevante è la conseguenza individuata dai giudici: la banca potrebbe perdere il diritto alla restituzione delle somme erogate.
Si tratta di un approdo che supera la tradizionale impostazione della “concessione abusiva del credito” quale mera fonte di responsabilità risarcitoria e apre scenari nuovi per gli operatori economici e gli organi delle procedure.
Quando il finanziamento diventa illecito
La Cassazione non afferma che ogni finanziamento a un’impresa in difficoltà sia illegittimo.
Al contrario, il sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per il risanamento aziendale e trova riconoscimento anche nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La nullità emerge soltanto quando ricorrono circostanze particolarmente gravi:
- l’impresa versa già in una situazione di insolvenza irreversibile;
- il finanziatore è consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dello stato di decozione;
- non esiste un serio progetto di risanamento;
- il credito viene concesso soltanto per mantenere artificialmente in vita l’attività e ritardare l’apertura delle procedure concorsuali.
In tali ipotesi il finanziamento non assolve più una funzione economica lecita, ma contribuisce ad aggravare il dissesto e a pregiudicare gli interessi dei creditori.
La funzione concreta del contratto al centro della valutazione
Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda il richiamo alla cosiddetta “causa concreta” del contratto.
Il mutuo o il finanziamento rimangono, in astratto, negozi perfettamente leciti. Tuttavia, il giudice è chiamato a verificare quale sia stata la funzione effettivamente perseguita dalle parti.
Se l’operazione è utilizzata per occultare l’insolvenza o rinviare artificiosamente la crisi, il contratto può essere considerato contrario a norme imperative e, quindi, nullo ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.
L’irripetibilità delle somme erogate
L’aspetto più innovativo dell’ordinanza riguarda l’applicazione dell’articolo 2035 del codice civile.
Secondo la Corte, quando il finanziamento sia stato concesso nell’ambito di un’operazione contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento economico, il soggetto che ha erogato le somme non può pretenderne la restituzione.
In altri termini, la banca rischia non soltanto di vedere dichiarata la nullità del contratto, ma anche di perdere definitivamente il capitale finanziato.
Si tratta di una conseguenza particolarmente severa, destinata a incidere sulle valutazioni di rischio e sulle procedure di affidamento del sistema creditizio.
Implicazioni per banche, imprese e procedure concorsuali
La pronuncia impone una riflessione a tutti gli operatori coinvolti nella gestione della crisi.
Per gli istituti di credito diventa ancora più importante documentare l’esistenza di concrete prospettive di continuità aziendale e di piani di risanamento credibili prima di concedere nuova finanza.
Per gli amministratori delle imprese in difficoltà emerge l’esigenza di attivare tempestivamente gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi, evitando il ricorso a finanziamenti che possano avere l’unico effetto di procrastinare l’inevitabile.
Per i curatori e gli organi delle procedure concorsuali si apre invece la possibilità di contestare l’ammissione al passivo di determinati crediti e di valutare eventuali profili di responsabilità nei confronti dei finanziatori.
Conclusioni
La decisione della Cassazione rappresenta un significativo passo avanti nella tutela della par condicio creditorum e nella lotta alle pratiche che ritardano artificiosamente l’emersione della crisi.
Pur trattandosi di un orientamento che dovrà essere verificato nei futuri sviluppi giurisprudenziali, il messaggio è chiaro: il credito deve sostenere il risanamento dell’impresa e non diventare uno strumento per occultarne il dissesto.
La distinzione tra finanza funzionale al recupero dell’attività e finanziamento volto a prolungare una situazione ormai irreversibile è destinata a diventare uno dei temi centrali del diritto della crisi nei prossimi anni.
Domande Frequenti – FAQ
La concessione abusiva del credito si verifica quando una banca eroga o mantiene un finanziamento a un’impresa già in stato di insolvenza, senza concrete prospettive di risanamento, con l’unico effetto di procrastinare artificialmente l’emersione della crisi. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 7134/2026), in tali circostanze il finanziamento può essere dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative e al buon costume economico.
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 7134/2026), un finanziamento può essere dichiarato nullo quando: l’impresa versa in uno stato di insolvenza irreversibile; il finanziatore era consapevole (o avrebbe dovuto esserlo) dello stato di decozione; non esiste un serio progetto di risanamento; il credito è concesso esclusivamente per ritardare l’apertura delle procedure concorsuali. Il sostegno finanziario rimane invece lecito quando è finalizzato a un reale risanamento aziendale.
In base all’ordinanza Cassazione n. 7134/2026, la banca che finanzia un’impresa in stato di decozione rischia: la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento; la perdita del diritto alla restituzione delle somme erogate (art. 2035 c.c.); la contestazione o esclusione del credito nell’ambito della procedura concorsuale. Conseguenze che impongono una valutazione attenta del merito creditizio e dell’effettiva sostenibilità dell’impresa prima di concedere nuova finanza.
La causa concreta del contratto è la funzione economica effettivamente perseguita dalle parti nel caso specifico. Nei finanziamenti alle imprese in crisi, la Cassazione ha chiarito che il giudice deve verificare se il finanziamento abbia assolto una funzione di sostegno al risanamento oppure sia stato utilizzato per occultare l’insolvenza o ritardare artificiosamente la crisi. In quest’ultimo caso il contratto può essere dichiarato nullo per illiceità della causa concreta.
La pronuncia apre nuove possibilità per curatori e organi delle procedure concorsuali: contestare l’ammissione al passivo di crediti derivanti da finanziamenti concessi in stato di decozione; valutare profili di responsabilità dei finanziatori; richiedere la nullità dei contratti e l’irripetibilità delle somme erogate. Per le imprese, la sentenza rafforza l’importanza di attivare tempestivamente gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi.



