La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nei rapporti bancari rappresenta da sempre un tema delicato, perché incide sull’equilibrio del rapporto tra banca e cliente.
Con l’ordinanza n. 10460, depositata il 21 aprile 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato un profilo di particolare rilievo: quando una variazione dei tassi applicati al conto corrente deve considerarsi peggiorativa e, quindi, soggetta alle garanzie previste dall’art. 118 del Testo Unico Bancario. La pronuncia riguarda il caso di un conto corrente stipulato nel 2005, nel quale la banca aveva applicato nel tempo tassi inferiori rispetto a quelli originariamente pattuiti, per poi aumentarli nuovamente.
La questione centrale era stabilire se la banca potesse rialzare i tassi fino al limite previsto dal contratto originario senza rispettare la procedura dell’art. 118 TUB, oppure se anche tale rialzo dovesse considerarsi una modifica peggiorativa rispetto alle condizioni più favorevoli applicate nel corso del rapporto.
Che cos’è lo ius variandi nei contratti bancari
Lo ius variandi è il potere, previsto dalla legge e disciplinato dal contratto, che consente alla banca di modificare unilateralmente alcune condizioni del rapporto.
Si tratta però di un potere eccezionale, perché deroga al principio generale previsto dall’art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere modificato unilateralmente da uno solo dei contraenti.
Per questo motivo, l’art. 118 TUB pone limiti precisi: la facoltà di modifica deve risultare dal contratto, deve sussistere un giustificato motivo, la comunicazione al cliente deve contenere in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e deve rispettare un preavviso minimo di due mesi. Il cliente, entro tale termine, può recedere senza spese e ottenere l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate in sede di liquidazione del rapporto.
La Banca d’Italia ha inoltre chiarito che la proposta di modifica deve risultare comprensibile e consentire al cliente di valutare consapevolmente se proseguire o meno il rapporto con l’intermediario.
Il caso esaminato dalla Cassazione
Nel caso sottoposto alla Corte, una società aveva contestato il credito azionato dalla banca, sostenendo che i saldi dei conti correnti fossero stati determinati anche attraverso l’applicazione di condizioni non correttamente modificate.
La Corte d’Appello aveva ritenuto legittimo il comportamento della banca, osservando che i tassi applicati nel corso del rapporto non avevano superato quelli originariamente pattuiti nel contratto.
Secondo questa impostazione, una variazione sarebbe stata peggiorativa solo se avesse superato le condizioni iniziali concordate tra banca e cliente.
La Cassazione non ha condiviso questa lettura.
Il principio affermato dalla Cassazione
La Corte ha chiarito che la modifica peggiorativa non deve essere valutata soltanto rispetto al contratto originario.
Quando la banca, nel corso del rapporto, applica condizioni più favorevoli al cliente, tali condizioni assumono rilievo nel successivo svolgimento del rapporto. Di conseguenza, un successivo innalzamento dei tassi può costituire modifica peggiorativa anche se il nuovo tasso rimane inferiore o pari a quello previsto inizialmente nel contratto.
La Cassazione ha quindi affermato che le modifiche in peius soggette all’art. 118 TUB comprendono non solo quelle peggiorative rispetto alle condizioni originarie, ma anche quelle peggiorative rispetto a condizioni più favorevoli introdotte medio tempore dalla banca.
Questo passaggio è particolarmente importante perché impedisce di considerare le condizioni migliorative applicate dalla banca come semplici concessioni liberamente revocabili senza regole.
Perché la decisione è rilevante per correntisti e imprese
La pronuncia rafforza il principio secondo cui il rapporto bancario deve svilupparsi nel rispetto della trasparenza e della correttezza contrattuale.
Se la banca riduce un tasso o applica condizioni più favorevoli, non può successivamente peggiorarle senza verificare se ricorrono i presupposti dell’art. 118 TUB.
In concreto, ciò significa che il correntista può contestare una variazione quando:
- la banca non ha comunicato correttamente la proposta di modifica;
- manca un giustificato motivo;
- la comunicazione non rispetta il preavviso minimo di due mesi;
- la modifica peggiora condizioni più favorevoli già applicate nel corso del rapporto;
- la banca ha ritenuto irrilevante il peggioramento solo perché il nuovo tasso non supera quello previsto nel contratto originario.
La Cassazione valorizza quindi non solo il contenuto iniziale del contratto, ma anche l’evoluzione concreta del rapporto.
Applicazione dell’art. 118 TUB ai contratti già in corso
Un ulteriore profilo affrontato dalla Corte riguarda l’applicazione temporale della disciplina introdotta dal D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006.
La Cassazione ha precisato che l’art. 118 TUB, nella formulazione introdotta dalla riforma del 2006, si applica anche ai contratti già in corso alla data di entrata in vigore della novella, con riferimento agli atti di ius variandi esercitati successivamente.
Il principio è rilevante soprattutto per i rapporti bancari di lunga durata, nei quali le condizioni economiche hanno subito numerose modifiche nel tempo.
Gli effetti della modifica illegittima
Quando la banca esercita lo ius variandi senza rispettare le prescrizioni dell’art. 118 TUB, la modifica peggiorativa non produce effetti nei confronti del cliente.
Questo può incidere sulla rideterminazione del saldo del conto corrente, sulla quantificazione degli interessi debitori e, più in generale, sull’accertamento del credito effettivamente dovuto alla banca.
La verifica non può quindi limitarsi al confronto tra tasso applicato e tasso originariamente pattuito, ma deve ricostruire l’intero andamento del rapporto, individuando eventuali condizioni migliorative applicate nel tempo e successivamente peggiorate.
Conclusioni
L’ordinanza n. 10460/2026 della Cassazione rappresenta un passaggio significativo in materia di contratti bancari e ius variandi.
La banca conserva la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del rapporto, ma deve farlo nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. Ogni modifica peggiorativa, anche rispetto a condizioni migliorative applicate nel corso del rapporto, richiede il rispetto delle garanzie previste dall’art. 118 TUB.
Per imprese e correntisti, la decisione conferma l’importanza di esaminare con attenzione l’evoluzione storica delle condizioni applicate al conto corrente, soprattutto nei rapporti di lunga durata, nei quali variazioni di tassi, commissioni e spese possono incidere in modo rilevante sul saldo finale.
Domande Frequenti – FAQ
La modifica è peggiorativa non solo quando supera i tassi previsti nel contratto originario, ma anche quando peggiora condizioni più favorevoli che la banca aveva applicato nel corso del rapporto. In questi casi, la variazione deve rispettare i requisiti dell’art. 118 TUB.
L’art. 118 TUB consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni del contratto solo se esiste un giustificato motivo, la comunicazione è chiara e il cliente riceve un preavviso minimo di due mesi. La proposta deve inoltre essere evidenziata con la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
No, secondo la Cassazione non basta confrontare il nuovo tasso con quello originariamente pattuito. Se nel frattempo la banca ha applicato condizioni più favorevoli, il successivo aumento può comunque essere peggiorativo e richiedere il rispetto dell’art. 118 TUB.
Sì. La Cassazione ha precisato che la disciplina introdotta nel 2006 si applica anche ai contratti già in essere, per gli atti di modifica esercitati successivamente all’entrata in vigore della norma.
Se la banca modifica i tassi senza rispettare l’art. 118 TUB, la variazione può essere inefficace nei confronti del cliente. Questo può incidere sul saldo del conto, sugli interessi debitori e sulla ricostruzione del credito effettivamente dovuto.



