Negli ultimi anni, il tema della manipolazione dell’Euribor ha assunto rilievo crescente nel contesto giuridico ed economico europeo, con significative ricadute anche sul piano dei contratti di mutuo stipulati dai consumatori e dalle imprese.
L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) rappresenta il tasso di riferimento interbancario utilizzato per determinare il costo del denaro nei mutui a tasso variabile e in numerosi strumenti finanziari. Tale indice, calcolato sulla base dei tassi applicati tra le principali banche europee, avrebbe dovuto riflettere l’andamento reale del mercato interbancario. Tuttavia, le indagini condotte dalla Commissione Europea hanno accertato che, per diversi anni, un gruppo di istituti di credito ha concertato comportamenti volti ad alterare artificialmente il valore dell’Euribor, influenzando così i tassi applicati ai contratti di mutuo e agli altri prodotti finanziari.
La Decisione della Commissione UE del 4 dicembre 2013 ha sanzionato tali condotte come intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Di conseguenza, si è aperto il dibattito sulla possibilità per i mutuatari di far valere, in sede giudiziaria, la nullità parziale delle clausole contrattuali che fanno riferimento all’Euribor manipolato e di richiedere la restituzione degli interessi indebitamente corrisposti.
In Italia, la giurisprudenza più recente – sebbene non univoca – tende a riconoscere che, laddove sia dimostrata la dipendenza del tasso applicato dal periodo oggetto di manipolazione, possa configurarsi un vizio genetico della clausola di indicizzazione, con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi dovuti secondo criteri alternativi, come il tasso sostitutivo BCE.
Per i mutuatari, ciò comporta la possibilità concreta di agire in giudizio per l’accertamento e la restituzione delle somme versate in eccesso, previa consulenza tecnica e legale volta a verificare la presenza di un periodo contrattuale influenzato dalla manipolazione.


