Misure protettive e patrimonio personale dei soci garanti: quando l’estensione serve davvero al risanamento


Perché la sospensione delle azioni esecutive sui beni dei soci coobbligati può risultare coerente con la composizione negoziata, quando quei beni entrano in una strategia ordinata di realizzo nell’interesse dei creditori


La composizione negoziata nasce per creare uno spazio di trattativa protetta, nel quale l’impresa può cercare una soluzione alla crisi senza subire, nell’immediato, la disgregazione del proprio patrimonio. Il Codice della crisi, infatti, consente all’imprenditore di chiedere misure protettive che bloccano le iniziative esecutive e cautelari sul suo patrimonio e sui beni con cui esercita l’attività d’impresa; poi affida al tribunale il compito di confermarle, modificarle o revocarle, dopo avere sentito le parti, l’esperto e anche i terzi quando la misura incide sui loro diritti. La logica è chiara: la protezione non serve a congelare il conflitto in astratto, ma a rendere concretamente possibile una trattativa seria e finalizzata al risanamento.


Dentro questo quadro si colloca una questione molto delicata: fino a che punto il perimetro della protezione può estendersi oltre il patrimonio sociale, per raggiungere anche quello personale dei soci garanti o dei coobbligati solidali per le medesime esposizioni? La risposta che emerge dalla giurisprudenza più recente non è di chiusura, ma neppure di automatica apertura. L’estensione non discende in modo meccanico dalla sola esistenza di una fideiussione o di una coobbligazione; richiede, invece, che il coinvolgimento del patrimonio personale del socio risulti funzionale, in modo concreto e dimostrabile, alla manovra di risanamento.


Un primo approdo significativo si trova nel provvedimento del Tribunale di Venezia del 6 febbraio 2023. In quella sede il giudice ha ritenuto ammissibile la richiesta di estendere la protezione anche ai garanti della società, proprio perché quei soggetti non restavano esterni rispetto al percorso negoziale, ma ne diventavano parte attiva, mettendo i propri beni a disposizione del ceto creditorio. Il punto centrale, dunque, non sta nella mera qualità di garante, ma nel fatto che il patrimonio personale entri realmente nel progetto di soluzione della crisi.


Lo stesso criterio riemerge, con ancora maggiore nettezza, nel provvedimento del Tribunale di Brescia del 17 aprile 2025. Il giudice ha confermato le misure protettive non solo in favore delle società ricorrenti, ma anche dei terzi garanti, osservando che essi erano coobbligati solidali per le medesime posizioni debitorie oggetto della composizione negoziata e che le azioni esecutive del creditore colpivano simultaneamente sia il debitore principale sia i garanti. Nello stesso provvedimento il tribunale ha valorizzato il contenuto del piano, che prevedeva la valorizzazione dell’attivo immobiliare, la ricerca di un accordo con il creditore procedente, l’attivazione di una procedura competitiva nell’ambito della composizione negoziata, con mandato a un advisor o a un notaio per ricevere offerte, e la presenza di proposte di acquisto del compendio immobiliare giudicate in linea con il piano. Proprio per questo l’estensione ai garanti è stata considerata necessaria al raggiungimento dello scopo del risanamento aziendale.


È qui che il tema assume un rilievo pratico molto forte. Quando gli immobili dei soci garanti non restano sullo sfondo, ma entrano nella manovra come fonte di soddisfazione dei creditori, la loro vendita ordinata sul libero mercato può risultare più coerente con la finalità della composizione negoziata rispetto alla prosecuzione di una procedura esecutiva individuale già pendente. La ragione è intuitiva: la vendita coattiva e la vendita sul mercato non sono economicamente equivalenti. Anche la riflessione più recente sul valore di liquidazione distingue con chiarezza il valore ottenibile in un contesto di mercato libero da quello ricavabile in un contesto coattivo, segnato da tempi, vincoli e meccanismi propri della liquidazione forzata. In questa prospettiva, proteggere temporaneamente il bene del socio garante non significa sottrarlo ai creditori, ma consentire una dismissione più efficiente, potenzialmente capace di massimizzare il realizzo e quindi di aumentare l’utilità complessiva per il ceto creditorio.


Questa lettura, però, richiede prudenza. La protezione del patrimonio personale del socio non può trasformarsi in uno scudo generalizzato a favore di beni estranei al piano. Il tribunale, ai sensi dell’art. 19 CCII, deve verificare la funzionalità della misura rispetto al buon esito delle trattative e deve sentire i terzi incisi dal provvedimento. La giurisprudenza più recente insiste proprio su questo controllo di concretezza. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 10 febbraio 2025, ha affermato che, anche quando in astratto la protezione può investire il patrimonio dei garanti, occorre in concreto bilanciare l’interesse della società a mantenere ferme le garanzie con l’interesse dei creditori a non subire un pericolo di depauperamento della garanzia durante le trattative. In modo analogo, il Tribunale di Genova, il 17 febbraio 2025, ha accolto l’estensione al patrimonio di un garante disposto a fornire finanza esterna, ma solo per un periodo iniziale limitato, proprio per verificare la serietà e l’effettiva evoluzione dell’impegno assunto.


Si può allora trarre una conclusione abbastanza netta. L’estensione delle misure protettive anche al patrimonio personale dei soci garanti o dei coobbligati solidali è compatibile con la composizione negoziata quando il piano dimostra tre elementi: primo, che quei soggetti rispondono delle stesse esposizioni che gravano sulla società; secondo, che i loro beni entrano realmente nella strategia di risanamento; terzo, che la sospensione dell’azione individuale del creditore serve a sostituire una liquidazione disordinata e meno efficiente con una valorizzazione ordinata, trasparente e più utile per tutti i creditori. In questa impostazione, la protezione non tutela il socio in quanto tale, ma tutela il valore economico che il suo patrimonio può apportare alla soluzione della crisi.


In altre parole, quando la vendita degli immobili dei soci sul libero mercato costituisce un passaggio funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, l’estensione delle misure protettive smette di apparire come una deroga eccentrica e diventa uno strumento coerente con la finalità risanatoria del piano. Resta una misura eccezionale, che richiede allegazioni precise, un progetto credibile, il parere favorevole dell’esperto e un attento bilanciamento giudiziale. Ma, in presenza di questi presupposti, la giurisprudenza mostra che il perimetro della protezione può spingersi oltre la sola società e raggiungere anche il patrimonio personale dei garanti, quando proprio da quel patrimonio dipende una parte concreta della soluzione della crisi.


Lo stesso orientamento è stato di recente espresso anche dal Tribunale di Venezia che on accoglimento della istanza promossa nell’ambito di una CNC ha confermato, con decreto del 10 aprile 2026, le misure protettive del patrimonio richieste da una società in composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, per la durata massima di 120 giorni nei confronti di tutti i creditori estendendole anche al patrimonio personale dei soci.