Nullità delle fideiussioni “ABI” e normativa antitrust: cosa torna oggi davanti alle Sezioni Unite

Dopo la sentenza del 2021, il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa riapre tre nodi: prova oltre il 2005, fideiussioni specifiche e decadenza ex art. 1957 c.c.

Negli ultimi anni molti contenziosi tra banche e garanti ruotano attorno alle fideiussioni predisposte sullo “Schema ABI” e, in particolare, alla compatibilità di alcune clausole con la normativa antitrust.

Il tema non riguarda soltanto la validità (totale o parziale) della garanzia, ma soprattutto gli effetti pratici che l’eventuale nullità produce nel rapporto tra creditore e fideiussore: in altre parole, quando e come il garante può ottenere una liberazione effettiva.

Cosa si intende per fideiussioni conformi allo “Schema ABI”

Con “Schema ABI” si indica un modello contrattuale diffuso nella prassi bancaria, predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana e utilizzato (con varianti) per fideiussioni “omnibus” e, in molti casi, anche per fideiussioni “specifiche”.

Nel 2005, il Provvedimento n. 55 della Banca d’Italia ha ritenuto anticoncorrenziali (se applicate in modo uniforme) alcune previsioni dello schema, individuandole in tre articoli del modello (artt. 2, 6 e 8).

Cosa hanno chiarito le Sezioni Unite nel 2021

Nel 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno composto i contrasti più rilevanti affermando un principio che oggi rappresenta il punto fermo della materia: la nullità, di regola, è parziale e colpisce solo le clausole del contratto “a valle” che riproducono quelle già censurate, salvo che emerga una diversa volontà delle parti tale da incidere sull’assetto complessivo del contratto.

Questo passaggio ha ridotto l’area della “nullità totale”, ma non ha chiuso tutte le questioni operative. In particolare, la prassi giudiziaria ha continuato a dividersi su presupposti di prova ed effetti della rinnovata applicazione dell’art. 1957 c.c.

Il rinvio pregiudiziale del 2025: perché si torna alle Sezioni Unite

Con ordinanza del 1° agosto 2025 il Tribunale di Siracusa ha rimesso alla Cassazione, ex art. 363-bis c.p.c., alcune questioni che continuano a ricevere risposte non omogenee.

Il Primo Presidente ha dichiarato ammissibile il rinvio e ha assegnato le questioni alle Sezioni Unite (provvedimento dell’11 novembre 2025), proprio per definire con maggiore certezza la portata applicativa dei principi già affermati nel 2021.

Le tre questioni principali oggi sul tavolo

1) Fideiussioni omnibus “post 2005”: basta la conformità testuale?

Il primo nodo riguarda le fideiussioni omnibus stipulate al di fuori del periodo oggetto dell’istruttoria (2002–2005).

In concreto, ci si chiede se per ottenere la nullità parziale sia sufficiente dimostrare che il testo della fideiussione riproduce le clausole censurate, oppure se occorra una prova ulteriore della persistenza dell’intesa anticoncorrenziale nell’anno di stipula.

2) Fideiussioni specifiche: la nullità antitrust si estende anche a queste?

Il secondo quesito riguarda le fideiussioni specifiche (a garanzia di una singola operazione), che il provvedimento del 2005 non ha esaminato direttamente.

Qui il punto è simile: se il testo riproduce le clausole censurate, il garante può far valere la nullità parziale anche quando la fideiussione non è omnibus? Oppure serve un accertamento/prova “dedicata” che colleghi quel contratto all’intesa “a monte”?

3) Art. 1957 c.c.: la banca evita la decadenza con una richiesta stragiudiziale?

Il terzo tema è spesso decisivo in giudizio.

Quando il giudice elimina (per nullità) la clausola che deroga all’art. 1957 c.c., torna applicabile la disciplina codicistica sulla decadenza del creditore se non si attiva tempestivamente nei confronti del debitore principale.

La domanda è: se nel contratto resta (o opera) una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, la banca può impedire la decadenza con una mera intimazione stragiudiziale, oppure deve promuovere un’iniziativa giudiziale?

Perché l’art. 1957 c.c. incide più della “sola” nullità delle clausole

In molte controversie, la declaratoria di nullità parziale non basta, da sola, a “liberare” il fideiussore: la banca conserva comunque un interesse a mantenere la garanzia (depurata dalle clausole nulle) e il rapporto può restare in piedi.

Per questo, la possibilità di far valere la decadenza ex art. 1957 c.c. (e le condizioni per evitarla) diventa il passaggio che spesso determina l’esito concreto della causa: se la banca ha agito tempestivamente e con la forma ritenuta idonea, il garante fatica a ottenere un effetto utile; se invece la banca è rimasta inerte oltre i termini, la posizione del fideiussore cambia in modo significativo.

Cosa cambia nella pratica: due scenari possibili

In attesa della decisione, possiamo delineare due direzioni alternative (senza anticipare l’esito):

  • Lettura più restrittiva (maggiore onere probatorio per il garante)
    Se le Sezioni Unite limiteranno il valore “privilegiato” del provvedimento del 2005 alle sole omnibus nel periodo “coperto”, il fideiussore dovrà spesso costruire una prova più complessa (soprattutto per omnibus post 2005 e fideiussioni specifiche).
  • Lettura più estensiva (maggiore immediatezza nell’eccezione di nullità)
    Se le Sezioni Unite riconosceranno che la mera riproduzione delle clausole censurate è sufficiente anche oltre il 2005 e/o per le specifiche, l’eccezione di nullità parziale diventerà più lineare sul piano probatorio.

Sul fronte dell’art. 1957 c.c., l’impatto è altrettanto concreto: una regola che ammetta l’istanza stragiudiziale come idonea a evitare la decadenza, in presenza della “semplice richiesta”, rende più difficile ottenere la liberazione del fideiussore nelle situazioni in cui la banca ha inviato tempestivamente diffide e intimazioni.

Cosa verificare se hai firmato una fideiussione “ABI”

Quando affrontiamo un caso di questo tipo, in genere conviene partire da alcune verifiche semplici ma decisive:

  1. Recuperiamo il testo integrale della fideiussione e degli eventuali moduli/allegati (spesso le clausole chiave compaiono in sezioni standard).
  2. Individuiamo le clausole riconducibili a reviviscenza, sopravvivenza e deroga/effetti sull’art. 1957 c.c. (la formulazione può variare ma la “funzione” resta simile).
  3. Collochiamo temporalmente la stipula (prima/dopo 2005) e qualifichiamo la garanzia come omnibus o specifica.
  4. Ricostruiamo la cronologia delle iniziative della banca (diffide, decadenza dal beneficio del termine, richieste di pagamento, eventuali azioni giudiziali) per valutare la questione dell’art. 1957 c.c.

Come lavoriamo: l’approccio dello Studio Legale Ajese

Quando ci troviamo di fronte a una fideiussione che richiama lo Schema ABI, noi:

  • analizziamo la documentazione contrattuale e la confrontiamo con le clausole oggetto di contestazione antitrust;
  • ricostruiamo in modo ordinato la sequenza degli atti (banca, debitore, garante) per verificare tempi e modalità di attivazione del creditore;
  • valutiamo la strategia più efficace tra eccezione di nullità parziale, profili legati all’art. 1957 c.c. e altre difese coerenti con la vicenda concreta.

Domande Frequenti – FAQ

Che cosa si intende per fideiussione conforme allo “Schema ABI”?

Parliamo di fideiussioni redatte (integralmente o in parte) sulla base di un modello contrattuale diffuso nella prassi bancaria. La conformità non dipende dall’etichetta “ABI” nel testo, ma dal fatto che la fideiussione riproduca clausole tipiche di quello schema, spesso in forma standardizzata.

La fideiussione “ABI” è sempre nulla?

No. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2021 hanno chiarito che, di regola, la nullità non è totale: colpisce solo le clausole che riproducono quelle ritenute anticoncorrenziali dal provvedimento del 2005, salvo che dal contratto o da prova ulteriore emerga una diversa volontà delle parti.

Quali sono, in concreto, le clausole che più spesso vengono contestate?

Nella prassi le contestazioni riguardano, soprattutto, le clausole riconducibili a:
– reviviscenza (la garanzia “rivive” anche dopo pagamenti poi revocati/inefficaci);
– sopravvivenza (la garanzia “resta” anche se le obbligazioni principali risultano invalide/inefficaci);
deroga/effetti sull’art. 1957 c.c. (decadenza del creditore se non si attiva tempestivamente).
Il riferimento storico è il Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005.

Se la mia fideiussione è stata firmata dopo il 2005, posso comunque eccepire la nullità parziale?

È uno dei punti oggi più discussi. Una parte della giurisprudenza ritiene sufficiente la riproduzione testuale delle clausole censurate; un’altra parte richiede anche una prova della persistenza dell’intesa anticoncorrenziale nell’anno di stipula. Proprio per comporre questi contrasti, il Tribunale di Siracusa ha promosso un rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite (ammesso e assegnato nel 2025).

La nullità antitrust vale anche per le fideiussioni “specifiche” (non omnibus)?

Anche questo è un punto aperto. Il provvedimento del 2005 ha riguardato lo schema delle fideiussioni omnibus, ma la giurisprudenza non è uniforme nel valutare se e quando la nullità possa estendersi alle fideiussioni specifiche che riproducono le stesse clausole. Il rinvio del 2025 chiede alle Sezioni Unite un chiarimento proprio su questo aspetto.

Se il giudice dichiara la nullità parziale, il fideiussore “si libera” automaticamente?

Non sempre. La nullità elimina le singole clausole ritenute illecite, ma la garanzia può restare efficace per il resto. Per ottenere un effetto realmente liberatorio, spesso serve valutare anche i profili collegati all’art. 1957 c.c. e, in generale, la condotta del creditore dopo la scadenza dell’obbligazione principale.

Art. 1957 c.c.: la banca evita la decadenza con una semplice richiesta scritta al fideiussore?

È il nodo più operativo. Quando la deroga all’art. 1957 c.c. non opera (perché nulla), ci si chiede se, in presenza di una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, basti una diffida stragiudiziale oppure serva un’azione giudiziale per evitare la decadenza. Anche su questo punto la giurisprudenza è divisa e la questione è stata espressamente rimessa alle Sezioni Unite nel 2025.