La Corte d’Appello di Bologna chiarisce i presupposti della responsabilità gestoria e il ruolo del socio che autorizza atti dannosi per la società
La responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata non riguarda soltanto le ipotesi più evidenti di mala gestio, ma può estendersi anche alle conseguenze patrimoniali derivanti dall’insorgenza di debiti provocati da condotte omissive o negligenti.
Con la sentenza n. 442 del 29 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Bologna, Sezione III, ha affrontato alcuni profili di particolare interesse in materia di responsabilità degli amministratori e dei soci di S.r.l., soffermandosi su tre aspetti centrali:
- la risarcibilità del danno derivante da un debito sorto in capo alla società, anche se non ancora pagato;
- la responsabilità dell’amministratore per l’omesso adempimento di obblighi gestori, fiscali e conservativi;
- la responsabilità del socio di S.r.l. che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.
La decisione offre indicazioni utili per comprendere quando una condotta gestoria possa determinare un pregiudizio patrimoniale risarcibile e quali siano i limiti entro cui anche il socio può essere chiamato a rispondere insieme all’amministratore.
Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda trae origine dall’azione promossa dal fallimento di una S.r.l. nei confronti dell’ex amministratore e di un soggetto ritenuto amministratore di fatto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da diverse condotte di gestione.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda nei confronti dell’amministratore formale, condannandolo al risarcimento di una somma pari a euro 676.253,19. Aveva invece escluso la responsabilità del soggetto indicato come amministratore di fatto, ritenendo non provata tale qualifica.
Il fallimento ha proposto appello, contestando sia la quantificazione del danno, sia il mancato riconoscimento della responsabilità del socio coinvolto in alcune operazioni pregiudizievoli per la società.
La Corte d’Appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, aumentando l’importo dovuto dall’amministratore e riconoscendo, entro determinati limiti, anche la responsabilità solidale del socio.
Il danno sussiste anche se il debito non è stato ancora pagato
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il tema del danno risarcibile.
La Corte ha chiarito che il mancato pagamento di un debito da parte della società fallita non esclude, di per sé, l’esistenza del danno. Il pregiudizio patrimoniale può infatti derivare già dalla stessa insorgenza del debito nel patrimonio sociale.
Nel caso specifico, la società aveva lasciato incustodita un’area di cantiere, divenuta nel tempo una discarica con rifiuti abbandonati. A fronte dell’inerzia della società, il Comune era intervenuto direttamente per eseguire gli interventi di bonifica, maturando poi un credito nei confronti della società fallita.
Secondo la Corte, tale debito costituiva un danno risarcibile, poiché era conseguenza diretta della condotta omissiva dell’amministratore, il quale non aveva adempiuto ai propri obblighi di gestione e conservazione del patrimonio sociale.
La Corte ha quindi escluso che l’assenza di un pagamento effettivo da parte della società potesse eliminare il danno: ciò che rileva è l’effetto negativo prodotto sul patrimonio sociale dall’insorgenza dell’obbligazione.
Obblighi fiscali e responsabilità dell’amministratore
La sentenza affronta anche il tema degli obblighi fiscali e tributari gravanti sugli amministratori.
La Corte ha precisato che l’amministratore non può essere chiamato a risarcire l’importo dell’imposta in quanto tale, perché il tributo resta comunque dovuto dalla società. Diverso è invece il discorso per interessi e sanzioni derivanti dall’omesso o tardivo pagamento.
Quando l’amministratore non provvede tempestivamente agli adempimenti fiscali, la società può subire un danno ulteriore, rappresentato dagli oneri aggiuntivi che non sarebbero maturati in caso di corretto adempimento.
Nel caso esaminato, la Corte ha quindi riconosciuto come risarcibili gli importi relativi a interessi e sanzioni IMU, perché direttamente collegati all’inadempimento degli obblighi gestori dell’amministratore.
Questo passaggio conferma un principio importante: la responsabilità dell’amministratore non coincide automaticamente con ogni debito fiscale della società, ma può riguardare le conseguenze dannose derivanti dalla sua condotta omissiva.
La responsabilità del socio ex art. 2476 c.c.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la posizione del socio di S.r.l.
La Corte ha richiamato l’art. 2476, comma 8, c.c., secondo cui sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Questo significa che, nel caso della S.r.l., non è sempre necessario dimostrare che il socio abbia svolto in modo continuativo attività gestoria, come accade nelle ipotesi di amministratore di fatto.
Se il soggetto è socio, può assumere rilievo anche il compimento di un singolo atto dannoso, purché risulti che egli lo abbia intenzionalmente deciso o autorizzato.
Nel caso concreto, la Corte non ha ritenuto provata una generale attività gestoria del socio. Tuttavia, ha riconosciuto la sua responsabilità con riferimento a una specifica operazione: la restituzione, in suo favore, di una caparra versata per l’acquisto di un immobile, avvenuta in un momento in cui la società si trovava già in una situazione di grave difficoltà.
Secondo la Corte, tale operazione aveva prodotto un pregiudizio per il patrimonio sociale e doveva quindi determinare la responsabilità del socio, in solido con l’amministratore, limitatamente all’importo riconosciuto in sentenza.
La distinzione tra amministratore di fatto e socio responsabile
La decisione è particolarmente interessante perché distingue due piani diversi:
- la responsabilità dell’amministratore di fatto;
- la responsabilità del socio che decide o autorizza atti dannosi.
Per configurare un’amministrazione di fatto occorre normalmente dimostrare un’attività gestoria concreta, significativa e non episodica.
Nel caso del socio di S.r.l., invece, l’art. 2476 c.c. consente di affermare la responsabilità anche in relazione a singoli atti dannosi, purché sussista il requisito dell’intenzionalità.
La Corte ha quindi escluso una responsabilità generalizzata del socio per tutte le condotte contestate, ma ha riconosciuto la sua responsabilità per l’operazione specifica rispetto alla quale risultava un suo diretto coinvolgimento.
Questo approccio evita automatismi e impone una verifica concreta del nesso tra condotta, intenzionalità e danno.
Il nesso causale resta un elemento essenziale
La Corte ha invece escluso il risarcimento per un’ulteriore voce di danno relativa ai maggiori corrispettivi richiesti da un’appaltatrice.
In questo caso, il problema non era tanto il mancato pagamento della somma, quanto l’assenza di prova del nesso causale tra la condotta dell’amministratore e il pregiudizio lamentato.
Secondo la Corte, l’ammissione del credito al passivo fallimentare non era risultata conseguenza di un comportamento dell’amministratore, come un riconoscimento di debito o un’approvazione della pretesa. Essa appariva piuttosto collegata alla scelta del curatore di non contestare quel credito in sede di verifica del passivo.
La sentenza conferma quindi che, anche nelle azioni di responsabilità, non è sufficiente allegare un pregiudizio patrimoniale: occorre dimostrare che quel danno sia conseguenza diretta e immediata della condotta contestata.
La decisione della Corte d’Appello
In parziale accoglimento dell’appello, la Corte ha aumentato la condanna dell’amministratore, riconoscendo ulteriori voci di danno relative:
- alle spese di bonifica;
- agli interessi e alle sanzioni derivanti dall’omesso pagamento dell’IMU.
La condanna dell’amministratore è stata quindi rideterminata in euro 711.311,95, oltre rivalutazione e interessi.
La Corte ha inoltre riconosciuto la responsabilità solidale del socio, nei limiti dell’operazione dannosa a lui direttamente riferibile, condannandolo al pagamento dell’importo indicato nel dispositivo della sentenza, oltre rivalutazione e interessi.
Considerazioni conclusive
La sentenza della Corte d’Appello di Bologna offre alcuni principi di rilievo pratico.
In primo luogo, conferma che il danno alla società può consistere anche nella nascita di un debito, senza che sia necessario dimostrare l’avvenuto pagamento della somma.
In secondo luogo, chiarisce che gli amministratori devono rispondere non solo delle condotte attive pregiudizievoli, ma anche delle omissioni che determinano un aggravamento della posizione patrimoniale della società.
In terzo luogo, la decisione ribadisce che il socio di S.r.l. può essere chiamato a rispondere in solido con l’amministratore quando abbia intenzionalmente deciso o autorizzato un atto dannoso, anche se non assume formalmente la qualifica di amministratore di fatto.
Per le società a responsabilità limitata, la pronuncia rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di una gestione diligente, documentata e coerente con l’interesse sociale, soprattutto nelle fasi di crisi o di progressivo deterioramento della situazione patrimoniale.
La responsabilità gestoria, infatti, non si misura soltanto sugli atti formalmente compiuti, ma anche sulle conseguenze economiche che derivano da omissioni, inerzie o decisioni assunte in pregiudizio della società e dei creditori.
Domande Frequenti – FAQ
Sì. Secondo la Corte d’Appello di Bologna (sent. n. 442/2024), il pregiudizio patrimoniale può derivare già dalla semplice insorgenza del debito nel patrimonio sociale, senza che sia necessario dimostrare l’avvenuto pagamento.
No. Non risponde del tributo in sé, che resta dovuto dalla società, ma può rispondere di interessi e sanzioni derivanti dall’omesso o tardivo pagamento, se conseguenza della sua condotta negligente.
Ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., quando abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di un atto dannoso per la società, anche in relazione a un singolo atto e senza necessità di un’attività gestoria continuativa.
L’amministratore di fatto richiede la prova di un’attività gestoria concreta, significativa e non episodica; il socio può rispondere anche per un singolo atto dannoso, purché intenzionalmente deciso o autorizzato.
No. Occorre sempre dimostrare il nesso causale tra la condotta contestata e il danno: la Corte ha escluso il risarcimento per una voce di danno riconducibile alla scelta autonoma del curatore, non all’amministratore.



