Negli ultimi mesi si è registrata una significativa intensificazione delle attività di riscossione poste in essere da Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione ai finanziamenti garantiti da Mediocredito Centrale (MCC).
Con l’ordinanza n. 9678 del 13 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della riscossione esattoriale diretta da parte di MCC nei confronti sia delle imprese debitrici sia dei fideiussori, senza necessità di un titolo esecutivo giudiziale. La Suprema Corte ha ribadito che il credito derivante dall’escussione della garanzia statale assume natura pubblicistica, in quanto si origina da una prestazione di garanzia erogata nell’interesse pubblico e finanziata con risorse del bilancio statale.
Da qui ne deriva il carattere privilegiato del diritto di rivalsa dell’ente garante. I crediti in questione, pur non avendo natura tributaria, rientrano tuttavia tra le entrate patrimoniali dello Stato e pertanto possono essere riscossi secondo le modalità previste dal D.P.R. 602/1973.
Sul piano dei rimedi esperibili, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non a quello tributario. Resta ferma però la possibilità per il debitore di sfruttare i benefici concessi dalla normativa in tema di riscossione mediante ruolo, tra cui quella di accedere alla rateizzazione prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973, con piani di ammortamento che possono estendersi sino a 84 rate mensili (e tale rateazione è automatica per gli importi fino ad € 120mila) o ad un massimo di 120 rate, in presenza degli specifici requisiti di legge.
Per la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (ex multis ordinanza 24.6.24 n. 17262) in caso di cessioni in blocco di crediti ex art. 58 TUB, l’avviso in Gazzetta Ufficiale non esonera il cessionario dall’onere di provare che proprio quel credito rientra nella cessione. In mancanza di tale prova viene meno la legittimazione attiva del cessionario ed in applicazione di tale principio diversi Tribunali hanno sospeso l’esecutività di cartelle MCC.



