Quando restano da finalizzare accordi con i creditori o la transazione fiscale, la fase finale della composizione negoziata rischia di bloccarsi proprio “sul traguardo”: un’ordinanza del Tribunale di Lanciano chiarisce come gestire il tempo che manca e quali presupposti servono per ottenere tutela sul patrimonio senza snaturare la procedura.
Perché il tema conta nella pratica
Nella composizione negoziata, molte situazioni si chiudono a ridosso della scadenza: pagamenti collegati ad accordi già raggiunti, liberazione di garanzie, passaggi formali con l’autorità fiscale, deposito dell’accordo conclusivo.
Se, in questa finestra, un creditore avvia (o prosegue) azioni esecutive/cautelari, oppure una banca compensa somme su conto, l’impresa rischia di perdere liquidità “funzionale” alla chiusura del percorso negoziale.
Proprio su questo snodo interviene un provvedimento recente.
Il quadro: misure protettive, misure cautelari e ruolo dell’esperto
La normativa distingue:
- misure protettive, che mirano a evitare iniziative dei creditori capaci di compromettere le trattative;
- provvedimenti cautelari, che il Tribunale può modellare in modo “mirato” sul singolo rischio (per esempio, su specifiche somme o verso determinati creditori).
L’esperto ha un ruolo di regia e controllo del percorso negoziale e, in presenza di condizioni specifiche, può compiere attività conclusive dell’incarico anche quando la procedura è vicina alla scadenza o l’ha appena superata, purché quelle attività restino collegate alla chiusura effettiva delle intese.
Cosa ha deciso Tribunale di Lanciano (ordinanza 29 gennaio 2026)
Nel caso esaminato, l’impresa aveva già impostato un percorso di risanamento con operazioni straordinarie (dismissioni/continuità/progetti societari) e aveva quasi completato le trattative; tuttavia, nella fase finale emergeva un rischio concreto: iniziative creditorie (anche tramite compensazione bancaria) sulle somme accreditate su un conto dedicato, somme che l’impresa destinava alla chiusura degli accordi e al completamento degli adempimenti conclusivi. (V. motivazione e dispositivo, pp. 2–5 del provvedimento).
Il Tribunale:
- ha inibito l’avvio/la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari (anche mediante compensazione)
e indicato nel provvedimento (nel caso, 6 febbraio 2026); (pp. 4–5)
- ha autorizzato l’esperto a svolgere gli adempimenti connessi alla conclusione delle trattative e al deposito dell’accordo utilizzando la logica dell’“attività conclusiva” oltre il perimetro temporale ordinario; ha imposto obblighi di monitoraggio e comunicazione (segnalazioni al giudice, pubblicazione e comunicazioni ai creditori).
La massima, pubblicata anche su Diritto della Crisi, sintetizza bene il punto: l’esperto può compiere attività conclusive oltre la durata originaria quando restano in definizione accordi o la deliberazione sulla transazione fiscale, purché l’attività resti funzionalmente legata all’incarico.
Il nodo dei termini: perché il Tribunale ha ritenuto ammissibile la tutela “a ridosso” della scadenza
Sul piano del ragionamento, il Tribunale affronta due profili:
1) Ammissibilità della cautela rispetto ai tempi della procedura
L’ordinanza valorizza una lettura coerente con la funzione delle misure: il Tribunale può intervenire con provvedimenti cautelari anche nel corso della composizione, quando l’esigenza cautelare nasce in un momento successivo e serve a garantire il buon esito delle trattative.
Questo approccio si inserisce nel dibattito sulla possibile “staffetta” tra misure protettive e cautelari.
2) Limite massimo complessivo
Nel provvedimento, il Tribunale impone di rispettare un limite complessivo alla protezione: la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi (anche non continuativi).
Che cosa significa “ultrattività” dell’incarico dell’esperto, in concreto
In chiave operativa, “ultrattività” non vuol dire “proroga indefinita” del ruolo dell’esperto. Vuol dire, piuttosto:
- l’esperto chiude ciò che resta da chiudere quando il percorso ha già maturato risultati (accordi avanzati, pagamenti da eseguire, formalizzazioni finali);
- l’esperto mantiene l’attività nel perimetro dell’incarico originario (attività “conclusive”, non nuove trattative esplorative);
- il Tribunale controlla il perimetro: autorizzazioni, doveri di report, e possibilità di revoca/abbreviazione se cambiano i presupposti. (pp. 4–5)
Indicazioni pratiche per imprese e professionisti
Quando l’impresa valuta un’istanza cautelare a ridosso della scadenza (o una gestione “conclusiva” oltre il termine), conviene costruire un dossier che mostri, con chiarezza:
- stato delle trattative: chi ha aderito, chi manca, cosa manca (non “in astratto”, ma con passaggi puntuali);
- nesso tra somme e obiettivo: perché quelle risorse servono alla chiusura (pagamenti, esecuzione di intese già raggiunte etc.);
- rischio attuale (periculum): quali iniziative possono svuotare il conto o bloccare l’operazione;
- proporzione: perché la misura incide il minimo necessario e non sacrifica in modo ingiustificato i creditori;
- scenario alternativo: cosa accade senza tutela (spesso il Tribunale guarda alla tenuta complessiva del risanamento).
Sono gli stessi “pilastri” (fumus, periculum, proporzione) che l’ordinanza richiama espressamente. (p. 3)
Questo contributo ha finalità informative e descrive un orientamento giurisprudenziale e il suo possibile impatto operativo; per decisioni concrete serve sempre una valutazione sul caso specifico (tempistiche, creditori coinvolti, contenuto degli accordi, struttura delle garanzie).
Domande Frequenti – FAQ
Significa che l’esperto può completare le attività finali della procedura anche oltre il termine ordinario, se restano da chiudere accordi già sostanzialmente definiti o adempimenti strettamente connessi alla conclusione del percorso.
Sì, in presenza di specifiche condizioni. L’ultrattività non equivale a una proroga indefinita, ma consente di portare a termine attività conclusive già collegate alla trattativa in corso.
Il Tribunale può intervenire quando l’attività residua è necessaria per finalizzare accordi già raggiunti o per completare la transazione fiscale, purché il tutto resti coerente con l’incarico originario.
Le misure protettive servono a impedire iniziative dei creditori che possano compromettere le trattative. Le misure cautelari, invece, possono essere modellate in modo più mirato dal Tribunale per proteggere specifiche esigenze del caso.
Il Tribunale può concederle quando esiste un rischio concreto per la continuità delle trattative o per il patrimonio dell’impresa e quando la tutela richiesta risulta proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.
La compensazione bancaria può essere oggetto di inibitoria se rischia di compromettere la chiusura degli accordi o di sottrarre liquidità destinata al risanamento. Ogni caso, però, va valutato in concreto.
Sì, se l’esigenza di tutela emerge in una fase finale e serve a preservare il buon esito della composizione negoziata. Il momento della richiesta non esclude di per sé l’intervento del Tribunale.
La durata è soggetta ai limiti previsti dalla disciplina applicabile e, in ogni caso, il giudice deve vigilare affinché la protezione non si trasformi in una misura eccessiva o sproporzionata.
Sì, esiste un limite complessivo che non può essere superato. Il Tribunale, infatti, deve assicurare un corretto bilanciamento tra la tutela dell’impresa e i diritti dei creditori.
In questi casi la procedura può richiedere un intervento finale dell’esperto e, se necessario, una tutela cautelare del patrimonio per evitare che iniziative esterne blocchino la chiusura dell’operazione.
Occorre dimostrare il fumus della pretesa, il periculum in mora e la proporzione della misura richiesta rispetto al rischio da evitare.
Perché chiarisce che, in una fase avanzata della procedura, il Tribunale può autorizzare attività conclusive dell’esperto e adottare misure mirate per proteggere il percorso negoziale senza alterarne la funzione.



